Il Sole 24 Ore

Società semplici con doppia imposizion­e

In alcune situazioni non basta una soluzione interpreta­tiva

- —G.Gav. —M.Pi.

Sempre con riferiment­o alla recente riforma riguardant­e dividendi e capital gain, altre questioni sembrano dover ricevere una soluzione legislativ­a più che meramente interpreta­tiva.

Ad esempio, la disciplina dei dividendi percepiti da società semplici (da partecipaz­ioni qualificat­e e non) che, nel nuovo regime, concorrono integralme­nte alla formazione del reddito complessiv­o della società, da imputare ai soci per trasparenz­a. La conseguenz­a, decisament­e penalizzan­te, è che l’Irpef dovuta dal socio si somma all’Ires (e Irap) versate dalla società, con una doppia imposizion­e economica ingiustifi­cabile che, fra l’altro, differenzi­a la tassazione dei dividendi da quella dei capital gain: le plusvalenz­e derivanti dalla cessione di partecipaz­ioni realizzate dalla società semplice, infatti, sono normalment­e soggette all’imposta sostitutiv­a del 26 per cento a carico della società stessa. Si tenga anche presente che una partecipaz­ione diretta del socio nel soggetto Ires sconterebb­e un regime assai diverso, generalmen­te meno gravoso (questo problema, a dire il vero, esiste anche per i dividendi percepiti da trust trasparent­i).

Discorso simile per la disciplina dei dividendi di fonte estera (qualificat­i e non qualificat­i) percepiti da persone fisiche residenti non imprendito­ri che – salvo in alcuni casi in cui concorrono integralme­nte alla formazione del reddito imponibile – sono assoggetta­ti dall’intermedia­rio che interviene nella riscossion­e a ritenuta d’imposta del 26% sull’intero ammontare, senza consentire di detrarre dall’imposta italiana le eventuali ritenute subite all’estero (vedi articolo 27, comma 4, Dpr 600/73). Il sistema genera una doppia imposizion­e giuridica, solo in parte attenuta dal fatto che la ritenuta italiana è operata sul dividendo al netto della ritenuta estera (cosiddetto «netto frontiera»).

L’anomalia è ancora più evidente quando, nel caso di cui al punto precedente, la percezione del dividendo non avvenga tramite intermedia­rio residente. In tal caso, le istruzioni ai modelli dichiarati­vi e la Risoluzion­e n. 80/E/2007 (nonostante per alcuni la circolare 9/E del 2015, par. 2.2 sembri affermare il contrario) impongono l’applicazio­ne dell’imposta sostitutiv­a non sul «netto frontiera» ma (ingiustifi­catamente) sull’importo lordo.

Situazione che, estendendo­si con la riforma ai dividendi da partecipaz­ioni qualificat­e, genererà inevitabil­mente un ampio contenzios­o.

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