Società semplici con doppia imposizione
In alcune situazioni non basta una soluzione interpretativa
Sempre con riferimento alla recente riforma riguardante dividendi e capital gain, altre questioni sembrano dover ricevere una soluzione legislativa più che meramente interpretativa.
Ad esempio, la disciplina dei dividendi percepiti da società semplici (da partecipazioni qualificate e non) che, nel nuovo regime, concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo della società, da imputare ai soci per trasparenza. La conseguenza, decisamente penalizzante, è che l’Irpef dovuta dal socio si somma all’Ires (e Irap) versate dalla società, con una doppia imposizione economica ingiustificabile che, fra l’altro, differenzia la tassazione dei dividendi da quella dei capital gain: le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni realizzate dalla società semplice, infatti, sono normalmente soggette all’imposta sostitutiva del 26 per cento a carico della società stessa. Si tenga anche presente che una partecipazione diretta del socio nel soggetto Ires sconterebbe un regime assai diverso, generalmente meno gravoso (questo problema, a dire il vero, esiste anche per i dividendi percepiti da trust trasparenti).
Discorso simile per la disciplina dei dividendi di fonte estera (qualificati e non qualificati) percepiti da persone fisiche residenti non imprenditori che – salvo in alcuni casi in cui concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile – sono assoggettati dall’intermediario che interviene nella riscossione a ritenuta d’imposta del 26% sull’intero ammontare, senza consentire di detrarre dall’imposta italiana le eventuali ritenute subite all’estero (vedi articolo 27, comma 4, Dpr 600/73). Il sistema genera una doppia imposizione giuridica, solo in parte attenuta dal fatto che la ritenuta italiana è operata sul dividendo al netto della ritenuta estera (cosiddetto «netto frontiera»).
L’anomalia è ancora più evidente quando, nel caso di cui al punto precedente, la percezione del dividendo non avvenga tramite intermediario residente. In tal caso, le istruzioni ai modelli dichiarativi e la Risoluzione n. 80/E/2007 (nonostante per alcuni la circolare 9/E del 2015, par. 2.2 sembri affermare il contrario) impongono l’applicazione dell’imposta sostitutiva non sul «netto frontiera» ma (ingiustificatamente) sull’importo lordo.
Situazione che, estendendosi con la riforma ai dividendi da partecipazioni qualificate, genererà inevitabilmente un ampio contenzioso.