Per le imprese accesso alla flat tax con rischio ticket
Per il passaggio al nuovo regime bisogna prima pagare l’Iva sulle rimanenze
Rischia di diventare piuttosto salato il passaggio alla flat tax per le imprese commerciali. Dal 2019, infatti, prima di applicare la tassa piatta, i contribuenti potrebbero dover pagare l’Iva sulle rimanenze di magazzino e sui beni strumentali. È questo uno dei problemi più rilevanti per le imprese commerciali che al 31 dicembre 2018 avranno merci in rimanenza o beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, per i quali non sono ancora trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione o dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se si tratta di fabbricati o loro porzioni.
L’aumento del limite dei ricavi o compensi per accedere al regime forfettario, che potrebbe arrivare a 65mila euro, con la cosiddetta flat tax al 15%, è destinato a incrementare la platea dei contribuenti forfettari.
I contribuenti che, dal 2019, intendono passare dal regime normale «Iva da Iva» applicato nel 2018 al regime forfettario, dovranno, però, fare le opportune valutazioni sulle quali pesa anche l’effetto semplificazioni, in materia di minori adempimenti per i forfettari, quali l’esonero dalla fatturazione elettronica, e l’esclusione dall’Iva e dalle liquidazioni periodiche Iva.
In questa valutazione, un importante peso potrebbe averlo la determinazione dell’Iva da pagare a seguito del passaggio dal regime normale «Iva da Iva» (imposta per cessioni e/o prestazioni, meno Iva detraibile per gli acquisti) al regime forfettario. Valgono le regole in materia di rettifica Iva che comportano la rettifica dell’Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario.
La regola generale prevede la rettifica e il pagamento dell’Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, in un’unica soluzione senza attendere il materiale impiego dei servizi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va fatta solo se non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, o dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se si tratta di fabbricati o loro porzioni. Le norme in materia di rettifica Iva si applicano anche ai beni immateriali. I fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili e il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.
Si può fare l’esempio di un commerciante al dettaglio che chiuderà l’anno 2018 con una rimanenza di merci acquistate con aliquota Iva del 22% per un ammontare complessivo di 100mila euro. Il contribuente non ha beni immobili strumentali. Gli altri beni strumentali e i beni immateriali sono stati interamente ammortizzati e non sono soggetti a rettifica, in quanto sono trascorsi più di quattro anni dalla loro entrata in funzione. In pratica, il nostro contribuente, per passare nel 2019 dal regime normale «Iva da Iva» al regime forfettario, in quanto in possesso dei requisiti per applicare il forfettario, dovrà versare 22mila euro di Iva, cioè il 22% sui 100mila euro di merci esistenti in magazzino al 31 dicembre 2018.