La riforma della crisi d’impresa scommette sul controllo interno
Introdotti indici specifici per start up, Pmi e società con meno di 2 anni
L’introduzione di un sistema di misure d’allerta rappresenta uno dei caposaldi della riforma ed è finalizzato ad assicurare l’emersione tempestiva delle crisi d’impresa per superare l’attuale situazione in cui la stragrande maggioranza delle procedure concorsuali sono aperte quando è cessata ogni attività aziendale e nell’ambito di esse ai creditori non è assicurato alcun soddisfacimento o soddisfacimenti minimi.
La legge delega ha previsto un sistema di allerta basato su due binari: la segnalazione della situazione di crisi da parte degli organi di controllo societari e quella da parte dei creditori pubblici qualificati. Le correzioni rispetto al testo varato dalla Commissione Rordorf segnano un radicale restringimento della sfera di applicabilità delle segnalazioni da parte dei creditori pubblici e in particolare da parte dell’Agenzia delle Entrate che diventa una sostanziale sterilizzazione per quanto riguarda i crediti risultanti dai ruoli esecutivi prevedendosi come soglia minima di rilevanza l’importo di un milione di euro (a fronte della previsione originaria di una soglia pari al 5% del fatturato e comunque superiore a 30mila euro). Appare di tutta evidenza che la scelta compiuta è quella di non valorizzare, se non in misura estremamente ridotta, la valenza sintomatica dell’insolvenza dei debiti erariali anche di notevole entità e di incentrare il sistema essenzialmente sulle misure d’allerta interne all’impresa ovvero sulla segnalazione della situazione di crisi da parte dei sindaci che in prima battuta devono investire l’organo amministrativo e, in caso di mancata risposta di questo nel termine di giorni trenta o in caso di mancata adozione delle misure individuate nei successivi novanta giorni, all’Organismo di composizione della crisi istituito presso la Camera di commercio. Va in questa direzione certamente la scelta dell’immediata entrata in vigore (a fronte di un generale differimento di 18 mesi) delle norme che prevedono l’obbligo degli amministratori di dotare l’impresa di adeguati sistemi di rilevamento della situazione economica finanziaria, l’obbligo dei sindaci di verificare l’adeguatezza di tali sistemi e la nomina obbligatoria del sindaco unico in buona parte delle imprese per le quali oggi non è previsto alcun organo di controllo.
Va poi segnalata la previsione che gli indici di crisi la cui elaborazione è demandata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti dovranno comprendere specifici indici per le start-up innnovative, le Pmi innovative, le società in liquidazione e le imprese con meno di due anni di vita e soprattutto la previsione che l’impresa, la quale non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie peculiari caratteristiche, gli indici elaborati a livello nazionale ed approvati dal ministero dello Sviluppo economico, può sempre indicare nella nota integrativa al bilancio un diverso sistema di indici da applicarsi a condizione che la sua adeguatezza sia attestata da un professionista indipendente.