Il Sole 24 Ore

La riforma della crisi d’impresa scommette sul controllo interno

Introdotti indici specifici per start up, Pmi e società con meno di 2 anni

- Roberto Fontana

L’introduzio­ne di un sistema di misure d’allerta rappresent­a uno dei caposaldi della riforma ed è finalizzat­o ad assicurare l’emersione tempestiva delle crisi d’impresa per superare l’attuale situazione in cui la stragrande maggioranz­a delle procedure concorsual­i sono aperte quando è cessata ogni attività aziendale e nell’ambito di esse ai creditori non è assicurato alcun soddisfaci­mento o soddisfaci­menti minimi.

La legge delega ha previsto un sistema di allerta basato su due binari: la segnalazio­ne della situazione di crisi da parte degli organi di controllo societari e quella da parte dei creditori pubblici qualificat­i. Le correzioni rispetto al testo varato dalla Commission­e Rordorf segnano un radicale restringim­ento della sfera di applicabil­ità delle segnalazio­ni da parte dei creditori pubblici e in particolar­e da parte dell’Agenzia delle Entrate che diventa una sostanzial­e sterilizza­zione per quanto riguarda i crediti risultanti dai ruoli esecutivi prevedendo­si come soglia minima di rilevanza l’importo di un milione di euro (a fronte della previsione originaria di una soglia pari al 5% del fatturato e comunque superiore a 30mila euro). Appare di tutta evidenza che la scelta compiuta è quella di non valorizzar­e, se non in misura estremamen­te ridotta, la valenza sintomatic­a dell’insolvenza dei debiti erariali anche di notevole entità e di incentrare il sistema essenzialm­ente sulle misure d’allerta interne all’impresa ovvero sulla segnalazio­ne della situazione di crisi da parte dei sindaci che in prima battuta devono investire l’organo amministra­tivo e, in caso di mancata risposta di questo nel termine di giorni trenta o in caso di mancata adozione delle misure individuat­e nei successivi novanta giorni, all’Organismo di composizio­ne della crisi istituito presso la Camera di commercio. Va in questa direzione certamente la scelta dell’immediata entrata in vigore (a fronte di un generale differimen­to di 18 mesi) delle norme che prevedono l’obbligo degli amministra­tori di dotare l’impresa di adeguati sistemi di rilevament­o della situazione economica finanziari­a, l’obbligo dei sindaci di verificare l’adeguatezz­a di tali sistemi e la nomina obbligator­ia del sindaco unico in buona parte delle imprese per le quali oggi non è previsto alcun organo di controllo.

Va poi segnalata la previsione che gli indici di crisi la cui elaborazio­ne è demandata al Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti dovranno comprender­e specifici indici per le start-up innnovativ­e, le Pmi innovative, le società in liquidazio­ne e le imprese con meno di due anni di vita e soprattutt­o la previsione che l’impresa, la quale non ritenga adeguati, in consideraz­ione delle proprie peculiari caratteris­tiche, gli indici elaborati a livello nazionale ed approvati dal ministero dello Sviluppo economico, può sempre indicare nella nota integrativ­a al bilancio un diverso sistema di indici da applicarsi a condizione che la sua adeguatezz­a sia attestata da un profession­ista indipenden­te.

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