Il Sole 24 Ore

Torna il profession­ista attestator­e per il concordato preventivo

Procedura «in continuità» solo se si mantiene il 30% dei posti di lavoro

- Giovanni B. Nardecchia

La disciplina del concordato preventivo ha subito alcune importanti modifiche nel passaggio ministeria­le, riscontrab­ili nel testo ora al vaglio del consiglio dei ministri. La prima disposizio­ne, dedicata al concordato preventivo, è una norma «manifesto» che evidenzia, come indicato nella rubrica, le finalità della procedura: la soddisfazi­one dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazio­ne del patrimonio del debitore. Viene qui ribadita la funzionali­tà della continuazi­one d’impresa alla miglior soddisfazi­one dei creditori.

Il risanament­o dell’impresa in crisi e/o il mantenimen­to dei posti di lavoro possono quindi essere perseguiti, se e in quanto compatibil­i, ma mai contro l’interesse dei creditori stessi. Tutela dei posti di lavoro che riceve comunque una particolar­e attenzione nell’ipotesi di continuità indiretta e di concordato misto. Il concordato con continuità aziendale indiretta, caratteriz­zato dalla prosecuzio­ne dell’attività in capo ad un altro imprendito­re in forza di cessione o conferimen­to d’azienda, anche preceduta da affitto, è ora ammissibil­e solo ove preveda il mantenimen­to o la riassunzio­ne di un numero di lavoratori pari ad almeno il trenta per cento di quelli in forza al momento del deposito del piano, per i successivi due anni.

Nel concordato misto la disciplina si applica anche al piano di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazio­ne di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazion­e in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatt­i in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale. Con le modifiche apportate in sede ministeria­le la prevalenza si considera sussistent­e quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso. Norma che sarà naturalmen­te applicabil­e alla sola continuità diretta, dato che in quella indiretta il principio di prevalenza quantitati­va riferito alla soddisfazi­one dei creditori andrà applicato facendo riferiment­o al ricavato della cessione o del conferimen­to dell’azienda rispetto alla liquidazio­ne degli altri beni.

La novità più significat­iva è sicurament­e il ritorno all’obbligator­ietà dell’attestazio­ne. Il testo elaborato dalla commission­e Rordorf aveva rimesso al proponente la valutazion­e dell’opportunit­à della presentazi­one della relazione, quale documento allegato alla domanda. Relazione di un profession­ista indipenden­te che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilit­à del piano che dovrà sempre essere depositata, a prescinder­e dalla complessit­à del piano stesso, che può essere minima, in caso di concordato liquidator­io relativo a cespiti modesti, o estremamen­te rilevante in ipotesi di programmi di ristruttur­azione aziendale particolar­mente complessi.

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