Torna il professionista attestatore per il concordato preventivo
Procedura «in continuità» solo se si mantiene il 30% dei posti di lavoro
La disciplina del concordato preventivo ha subito alcune importanti modifiche nel passaggio ministeriale, riscontrabili nel testo ora al vaglio del consiglio dei ministri. La prima disposizione, dedicata al concordato preventivo, è una norma «manifesto» che evidenzia, come indicato nella rubrica, le finalità della procedura: la soddisfazione dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio del debitore. Viene qui ribadita la funzionalità della continuazione d’impresa alla miglior soddisfazione dei creditori.
Il risanamento dell’impresa in crisi e/o il mantenimento dei posti di lavoro possono quindi essere perseguiti, se e in quanto compatibili, ma mai contro l’interesse dei creditori stessi. Tutela dei posti di lavoro che riceve comunque una particolare attenzione nell’ipotesi di continuità indiretta e di concordato misto. Il concordato con continuità aziendale indiretta, caratterizzato dalla prosecuzione dell’attività in capo ad un altro imprenditore in forza di cessione o conferimento d’azienda, anche preceduta da affitto, è ora ammissibile solo ove preveda il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno il trenta per cento di quelli in forza al momento del deposito del piano, per i successivi due anni.
Nel concordato misto la disciplina si applica anche al piano di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale. Con le modifiche apportate in sede ministeriale la prevalenza si considera sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso. Norma che sarà naturalmente applicabile alla sola continuità diretta, dato che in quella indiretta il principio di prevalenza quantitativa riferito alla soddisfazione dei creditori andrà applicato facendo riferimento al ricavato della cessione o del conferimento dell’azienda rispetto alla liquidazione degli altri beni.
La novità più significativa è sicuramente il ritorno all’obbligatorietà dell’attestazione. Il testo elaborato dalla commissione Rordorf aveva rimesso al proponente la valutazione dell’opportunità della presentazione della relazione, quale documento allegato alla domanda. Relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano che dovrà sempre essere depositata, a prescindere dalla complessità del piano stesso, che può essere minima, in caso di concordato liquidatorio relativo a cespiti modesti, o estremamente rilevante in ipotesi di programmi di ristrutturazione aziendale particolarmente complessi.