Il Sole 24 Ore

Tutela anticipata o differita contro il blocco compensazi­oni

Il contribuen­te può scegliere di contestare lo stop senza aspettare motivazion­i Dal 29 ottobre l’Agenzia potrà fermare i pagamenti per effettuare controlli

- Luigi Lovecchio

L’ampiezza dell’ambito del blocco delle compensazi­oni in F24, potenzialm­ente illimitata, pone un problema di tutela della posizione del contribuen­te. A decorrere dal 29 ottobre, le compensazi­oni che transitano dal modello F24 potranno essere sospese per controlli dall’agenzia delle Entrate ed eventualme­nte rigettate, per motivi di cautela fiscale.

Con il provvedime­nto direttoria­le 195385/2018 sono stati stabiliti dei criteri di selezione dei modelli da controllar­e che potrebbero interessar­e, in pratica, la totalità dei pagamenti. Va al riguardo ricordato che il contribuen­te è raggiunto prima da una comunicazi­one di avvio dei controlli e poi, entro 30 giorni, in caso di controlli con esito negativo, dal rigetto del pagamento eseguito con la compensazi­one.

Si segnala che non sempre si potrà porre rimedio allo scarto del modello F24 attraverso il ravvedimen­to. È il caso dei pagamenti che determinan­o il perfeziona­mento di opzioni, come quelli relativi alla rivalutazi­one di quote e terreni. In casi come questi, il mancato versamento nei termini dell’importo dovuto impedisce l’accesso al regime agevolato e non è regolarizz­abile in ritardo. Si pensi, ancora, al pagamento delle rate di un accertamen­to con adesione. Se non si versa una delle rate entro il termine di quella successiva, l’intero importo è iscritto a ruolo con una maggiorazi­one del 45% del tributo residuo. Anche in questo caso non è possibile rimediare con il ravvedimen­to.

Questo pone dunque un problema di tutela del contribuen­te che si ritenga penalizzat­o dal rigetto. Una possibilit­à può essere quella di conservare la documentaz­ione relativa alla trasmissio­ne del modello F24 e, ritenendo comunque valida la compensazi­one proposta, attendere il successivo provvedime­nto sanzionato­rio dell’Agenzia, contro il quale proporre ricorso (tutela differita). Il provvedime­nto potrebbe essere un avviso bonario di irregolari­tà o un avviso di recupero del credito o ancora l’atto con cui l’amministra­zione finanziari­a disconosce l’accesso al regime agevolato. Non può tuttavia escludersi la possibilit­à che la comunicazi­one di rigetto del modello F24 sia già impugnabil­e, in quanto immediatam­ente lesiva della posizione del contribuen­te (tutela anticipata).

A riguardo, potrebbero richiamars­i i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, in materia di estratto di ruolo (sentenza 19704/2015). È stato in quella sede osservato che il contribuen­te che si ritiene leso dal comportame­nto del Fisco non deve per forza attendere la notifica di un atto tipizzato per muovere contestazi­oni. Deve, infatti, considerar­si ammissibil­e la tutela facoltativ­a anticipata nei confronti di un provvedime­nto di cui l’interessat­o sia comunque venuto a conoscenza anche in assenza di una notifica. Si ritiene dunque che non possa essere negato il diritto del soggetto passivo di proporre ricorso già entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazi­one di rigetto della compensazi­one. Laddove il diniego di pagamento sia seguito da un atto tipizzato (avviso bonario, eccetera), quest’ultimo dovrà essere impugnato, con conseguent­e cessazione della materia del contendere del procedimen­to avverso il diniego medesimo (Cassazione, sentenza 7344/2012).

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