Il Sole 24 Ore

Non ammortizza­bile l’acquisto dei terreni per l’autolavagg­io

Per la Cassazione l’area ha funzione strumental­e ma una vita utile illimitata Legittimo il recupero a tassazione richiesto dalla agenzia delle Entrate

- Giorgio Gavelli

I costi d’ acquisizio­ne dei terreni destinati allo svolgiment­o dell’ attività di autolavagg­io non sono ammortizza­bili, in quanto essi, pur avendo una funzione strumental­e all’ attività d’ impresa, hanno un avita utile illimitata, non essendo soggetti a logorio fisico ed economico. Affermando questo principio, la Cassazione(ordinanza 22932/18, depositata il 26 settembre) si pone in continuità con la linea dettata dalle Sezioni Unite (sentenza 10225/17), la quale, tuttavia, aveva esaminato un’ ipotesi in cui l’ applicazio­nedel medesimo principio portava a una soluzione differente.

L’articolo 36, comma 7 del Dl 223/2006 prevede che, ai fini dell' ammortamen­to, il costo complessiv­o dei fabbricati strumental­i è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzion­e e pertinenzi­ali, quantifica­to in modo forfettari­o in tutti i casi in cui il terreno non sia stato acquistato autonomame­nte prima della costruzion­e. Inoltre, la Corte ha spesso negato in passato l’ammortamen­to delle aree strumental­i (pronunce 9068/15, 13475/14, 12924/13), traendo il proprio convincime­nto, tra l’altro, dall’assenza, nel Dm 31 dicembre 1998, di aliquote riferite a questi terreni (ad esempio, quelli sottostant­i alle stazioni di servizio), contrariam­ente a quanto avviene per quelli su cui insistono le linee ferroviari­e, i moli e le autostrade. Tuttavia, non sono mancate sentenze meno rigide (Cassazione n. 1703/16), basate sul principio che determinat­e aree hanno un’utilizzazi­one limitata nel tempo. Le Sezioni Unite (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 luglio 2017) hanno precisato che, ai fini dell’ammortamen­to, rileva la durata della «vita utile» del bene strumental­e (come si evince dall’articolo 2426 del Codice civile), non la sua materiale persistenz­a al termine dell’impiego produttivo. Per alcune aree, il deperiment­o fisico e il decremento di valore al momento della dismission­e è tale da renderne limitato nel tempo l’utilizzo e diseconomi­co il riutilizzo, considerat­i i costi di bonifica e la modificazi­one fisica del bene.

A questi principi si allinea l’ordinanza 22932/18, che – accogliend­o il ricorso delle Entrate - ha considerat­o legittimo il recupero a tassazione delle quote di ammortamen­to di un terreno destinato ad autolavagg­io, anche se iniziato prima del 4 luglio 2006 (decorrenza del Dl 223/06), in quanto cespite a vita utile illimitata.

In base al principio contabile Oic 16 (par. 60) «i terreni non sono oggetto di ammortamen­to, salvo che nei casi in cui essi abbiano un’utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche». Nelle ultime versioni (2014 e 2016) è stato eliminato il riferiment­o che permetteva di non scorporare l’area dal fabbricato nel caso in cui il valore della prima tendesse a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito, nel presuppost­o che la rilevazion­e distinta del terreno e del relativo fondo accantonam­ento fornisca una migliore rappresent­azione contabile.

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