Nel leasing l’Imu a carico del locatore da fine contratto
Ai fini dell’imposta non rileva il momento della riconsegna del bene
La disciplina Imu si differenzia da quella Tasi dal punto di vista della soggettività passiva nelle ipotesi di immobili concessi in locazione finanziaria in quanto, per la prima, il soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e solo per tutta la durata del contratto ovvero fino all’eventuale data di risoluzione dello stesso, indipendentemente dall’effettiva data di consegna dell’immobile.
Questo il principio della sentenza della Ctr Milano 4084/18 (presidente Rollero/relatore Cassone) , depositata il 1° ottobre 2018 e in riforma della decisione di primo grado.
La questione registra orientamenti giurisprudenziali divergenti. La causa è relativa all’impugnazione da parte di una società per azioni, operante nell’esercizio del credito, del provvedimento di diniego del Comune sul rimborso dell’Imu versata e relativa a un immobile concesso in leasing finanziario a un terzo, poi risolto per inadempimento.
La Ctp lodigiana accoglieva il ricorso e le doglianze della società, affermando il principio che soggetto passivo dell’imposta debba ritenersi il locatario fino alla riconsegna del bene.
L’iter logico seguito nella motivazione dalla Ctr considera, da un lato, dirimente il dettato normativo, dall’altro, inconferente il richiamo alla disciplina Tasi.
In particolare la Ctr rammenta che l’articolo 9, comma 1 del Dlgs 23/2011 prevede che, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo dell’Imu è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Nelle ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria venga risolto prima della scadenza, l’Imu è dovuta dalla società concedente dalla data della risoluzione anticipata, indipendentemente dalla riconsegna dell’immobile, a nulla rilevando la differente disciplina normativa concernente la Tasi, il cui presupposto impositivo è,invece, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati. Non conta neppure l’onere della comunicazione/dichiarazione ai fini Imu da effettuare entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene risultante dal relativo verbale, gravante solidalmente sia sulla società di leasing, sia sul locatario detentore senza titolo dell’immobile.
I precedenti
Sul tema si era già espressa in senso contrario le sentenze la Ctr Lombardia (18/17 e 1934/17) secondo cui in tale ipotesi il locatario resta obbligato al pagamento dell’Imu fino al momento della effettiva riconsegna in quanto egli continua ad esercitare un dominio di fatto sul bene non riconsegnato, con conseguente imputazione di tutti gli oneri, compresi quelli tributari, fino a quando ne abbia la disponibilità. In senso conforme alla Ctr 4084 si ricordano, tra le altre, la Ctr Lombardia 1178/17 e 1194/18 e la Ctp Milano 739/17. La Ctp di Rimini (346/17)va nello stesso senso della sentenza in commento e aggiunge una ulteriore motivazione: l’articolo 9 del Dlgs 23/11, secondo cui si trasferisce in capo al locatario la soggettività passiva anche nel caso di beni «non costruiti» o «in corso di costruzione», ne escluderebbe la soggettività passiva legata alla detenzione.