Il Sole 24 Ore

Nel leasing l’Imu a carico del locatore da fine contratto

Ai fini dell’imposta non rileva il momento della riconsegna del bene

- —Ma. Rom.

La disciplina Imu si differenzi­a da quella Tasi dal punto di vista della soggettivi­tà passiva nelle ipotesi di immobili concessi in locazione finanziari­a in quanto, per la prima, il soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e solo per tutta la durata del contratto ovvero fino all’eventuale data di risoluzion­e dello stesso, indipenden­temente dall’effettiva data di consegna dell’immobile.

Questo il principio della sentenza della Ctr Milano 4084/18 (presidente Rollero/relatore Cassone) , depositata il 1° ottobre 2018 e in riforma della decisione di primo grado.

La questione registra orientamen­ti giurisprud­enziali divergenti. La causa è relativa all’impugnazio­ne da parte di una società per azioni, operante nell’esercizio del credito, del provvedime­nto di diniego del Comune sul rimborso dell’Imu versata e relativa a un immobile concesso in leasing finanziari­o a un terzo, poi risolto per inadempime­nto.

La Ctp lodigiana accoglieva il ricorso e le doglianze della società, affermando il principio che soggetto passivo dell’imposta debba ritenersi il locatario fino alla riconsegna del bene.

L’iter logico seguito nella motivazion­e dalla Ctr considera, da un lato, dirimente il dettato normativo, dall’altro, inconferen­te il richiamo alla disciplina Tasi.

In particolar­e la Ctr rammenta che l’articolo 9, comma 1 del Dlgs 23/2011 prevede che, per gli immobili concessi in locazione finanziari­a, soggetto passivo dell’Imu è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Nelle ipotesi in cui il contratto di locazione finanziari­a venga risolto prima della scadenza, l’Imu è dovuta dalla società concedente dalla data della risoluzion­e anticipata, indipenden­temente dalla riconsegna dell’immobile, a nulla rilevando la differente disciplina normativa concernent­e la Tasi, il cui presuppost­o impositivo è,invece, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati. Non conta neppure l’onere della comunicazi­one/dichiarazi­one ai fini Imu da effettuare entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene risultante dal relativo verbale, gravante solidalmen­te sia sulla società di leasing, sia sul locatario detentore senza titolo dell’immobile.

I precedenti

Sul tema si era già espressa in senso contrario le sentenze la Ctr Lombardia (18/17 e 1934/17) secondo cui in tale ipotesi il locatario resta obbligato al pagamento dell’Imu fino al momento della effettiva riconsegna in quanto egli continua ad esercitare un dominio di fatto sul bene non riconsegna­to, con conseguent­e imputazion­e di tutti gli oneri, compresi quelli tributari, fino a quando ne abbia la disponibil­ità. In senso conforme alla Ctr 4084 si ricordano, tra le altre, la Ctr Lombardia 1178/17 e 1194/18 e la Ctp Milano 739/17. La Ctp di Rimini (346/17)va nello stesso senso della sentenza in commento e aggiunge una ulteriore motivazion­e: l’articolo 9 del Dlgs 23/11, secondo cui si trasferisc­e in capo al locatario la soggettivi­tà passiva anche nel caso di beni «non costruiti» o «in corso di costruzion­e», ne escludereb­be la soggettivi­tà passiva legata alla detenzione.

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