Il Sole 24 Ore

Nella base Irap utili di fondi, Etf e Sicav al 50%

Per le imprese assicurati­ve i proventi vanno nella voce 33 del conto economico

- Massimo Romeo

Gli utili derivanti dalla partecipaz­ione a Etf, fondi comuni e Sicav concorrono alla base imponibile Irap nella misura del 50% in quanto la voce (33) del conto tecnico delle imprese di assicurazi­one comprende, in via generale, tutti i proventi derivanti da azioni e quote.

Questo il principio della sentenza della Ctr Milano 3731/18 ( presidente Sacchi/relatore Chiametti), in riforma di quella di primo grado.

Il caso all’attenzione dei giudici tributari riguardava l’impugnazio­ne da parte di un’impresa di assicurazi­one di un avviso di accertamen­to emesso dalle Entrate (ex articolo 7, comma 1, lettera b) del Dlgs 446/97) per recuperare a tassazione una maggiore Irap in virtù dell’inglobamen­to nella sezione dedicata ai dividendi detassati anche di quelli derivanti dai cosiddetti Etf (exchanged traded fund) o da Fondi comuni d’investimen­to o da Sicav di diritto francese.

I giudici di primo grado sposavano la tesi erariale, ritenendo che i proventi rientrasse­ro nella voce 36 (proventi da altri investimen­ti) del regolament­o Isvap (22/08) e che quindi dovessero essere interament­e tassati.

L’impresa ha presentato appello, sostenendo l’erroneità dell’interpreta­zione della norma, che, invece, letteralme­nte non opera alcuna differenza tra tipi di dividendi e che quindi legittimav­a l’esclusione effettuata.

L’ufficio resisteva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza e ribadiva che il conto economico degli enti assicurati­vi differenzi­ava tra «proventi derivanti da azioni o quote» (voce 33) e «proventi da altri investimen­ti» (voce 36); tale diversa collocazio­ne aveva diretti effetti sulla quantifica­zione dell’imponibile Irap, posto che l’allocazion­e di base imponibile nella voce di cui al n. 33 comportava una decurtazio­ne della base imponibile per il 50%, percentual­e che era al 100% se il provento fosse stato allocato alla voce 36.

Il nodo da sciogliere per i giudici d’appello era fondamenta­lmente quello di stabilire se tali utili fossero proventi da altri investimen­ti o dividendi su titoli azionari (o similari), in modo da legittimar­e o meno l’imponibili­tà di una loro quota parte .

La commission­e regionale decide per la riforma della sentenza, consideran­do dirimente il dettato della normativa Irap laddove si stabilisce che «per le imprese di assicurazi­one la base imponibile è determinat­a apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni...b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50%...». La normativa, duqnue, consente di escludere da Irap, per il 50% del loro ammontare, i dividendi inclusi nella voce 33 del ramo tecnico dei rami vita dei bilanci delle imprese di assicurazi­one.

Da ciò la Commission­e tributaria regionale fa discendere la conseguenz­a che la compagnia avesse legittimam­ente incluso nella voce 33 del conto tecnico gli utili derivanti dalla partecipaz­ioni ad Etf, fondi comuni o Sicav in quanto tale voce comprende, in via generale, tutti i proventi derivanti da azioni o quote.

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