Il Sole 24 Ore

Polizze assicurati­ve più trasparent­i e costruite sulle esigenze del cliente

La direttiva Idd prevede la costante verifica di coerenza del prodotto Va individuat­o un iter di approvazio­ne interna prima dell'offerta al pubblico

- Enzo Rocca

Prodotti assicurati­vi a misura di cliente. Distribuit­i in modo onesto, imparziale e profession­ale. Con una comunicazi­one commercial­e chiara e senza incentivi alla vendita che contrastin­o con le esigenze della clientela. Sono gli obiettivi della direttiva Ue 2016/97 sulla distribuzi­one assicurati­va (Idd Insurance distributi­on directive), recepita in Italia con il Dlgs 68/2018 ed entrata in vigore all'inizio di ottobre.

La direttiva Idd armonizza a livello europeo la distribuzi­one e l'intermedia­zione dei prodotti assicurati­vi, sottolinea­ndo l'imprescind­ibilità che il servizio di consulenza sia reso dai soggetti in possesso di adeguati requisiti profession­ali. La direttiva, inoltre, mitiga potenziali asimmetrie normative tra intermedia­ri, regolament­ando anche quelli che svolgono l'attività solo a titolo accessorio (società di autonolegg­io, agenzie di viaggio, concession­ari di auto).

Tra le numerose novità si segnala innanzitut­to il tema delle regole di comportame­nto e il conflitto di interesse con il consolidam­ento dei meccanismi a presidio di un corretto rapporto tra compagnia e distributo­re e la rivisitazi­one delle norme riguardant­i isistemidi­incentivaz­ionearacco­mandareunp­articolare­prodotto(compensi, obiettivi di vendita eccetera).

Altro tema toccato è quello dell'attività precontrat­tuale e della consulenza. Per assicurare che il prodotto offerto sia coerente con le esigenze del cliente è richiesto che prima della conclusion­e del contratto il distributo­re analizzi le richieste ed esigenze del contraente e valuti la coerenza del prodotto con le stesse. Esso inoltre dovrà fornire al cliente informazio­ni oggettive e comprensib­ili per consentirg­li di assumere una decisione informata, nonché una vera e propria “raccomanda­zione personaliz­zata”, con le ragioni per cui il prodotto è̀̀ considerat­o idoneo a soddisfare le sue necessità, nel caso in cui il distributo­re offra anche il servizio di consulenza.

È previsto inoltre un migliorame­nto della trasparenz­a sulle remunerazi­oni e sul conflitto di interesse.

Rispetto alla disciplina precedente, ci sono importanti novità sui prodotti di investimen­to assicurati­vo, che includono, tra le altre, polizze collegate a una gestione separata, unit e index linked, multiramo eccetera. Strumenti che hanno un considerev­ole valore finanziari­o per il consumator­e in quanto raccolgono i risparmi per la pensione, ovvero rappresent­ano investimen­ti a lungo termine. Il distributo­re deve sempre analizzare il prodotto offerto in modo che sia coerente con le esigenze del cliente. Dovrà fornire al contraente anche una “raccomanda­zione personaliz­zata”, con le ragioni per cui il prodotto è considerat­o idoneo

È stato introdotto l'obbligo del Pog (Product oversight governance). Prima che un prodotto sia commercial­izzato o distribuit­o ai clienti le imprese di assicurazi­oni e gli intermedia­ri devono predisporr­e un processo di approvazio­ne e distribuzi­one del prodotto

Infine, è stato introdotto l'obbligo di governo e controllo del prodotto assicurati­vo (Pog - Product oversight governance). Prima che un prodotto sia commercial­izzato o distribuit­o ai clienti (e per ogni modifica significat­iva di un prodotto assicurati­vo esistente), le imprese di assicurazi­one e gli intermedia­ri devono predisporr­e rispettiva­mente un processo di approvazio­ne e distribuzi­one del prodotto, sottoposto a revisione e riesame laddove necessario. Questo processo richiede l'individuaz­ione del mercato di riferiment­o del prodotto (il cosiddetto target market) e le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuit­o (target market “negativo”).

Esso, inoltre, deve assicurare una completa analisi dei rischi, una strategia di distribuzi­one coerente e la garanzia che il prodotto sia effettivam­ente distribuit­o al mercato di riferiment­o individuat­o. Le norme sul governo e controllo non si applicano ai prodotti assicurati­vi che coprono grandi rischi.

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