Partecipazioni Pex estese a tutti gli intermediari
L’agevolazione è prevista nel decreto di recepimento della direttiva Atad
L'agevolazione che consente di dare valenza fiscale alla svalutazione delle partecipazioni sociali “Pex” (participation exemption) acquisite per il recupero di crediti ovvero oggetto della conversione di crediti di dubbia esigibilità è stata estesa dalle sole banche a tutti gli intermediari finanziari. A stabilirlo è lo schema di decreto legislativo Atad approvato dal Consiglio dei ministri dell'8 agosto e in attesa dell’approvazione definitiva.
La possibilità di gestire il recupero dei crediti attraverso la strategia di acquisizione di una partecipazione nella società debitrice ovvero di convertire in partecipazioni sociali gli stessi crediti insoluti o a rischio di insolvenza è oggi di solo appannaggio delle banche (articolo 113 del Tuir). Lo schema Atad ha provveduto a sostituire, nell'articolo 113 del Tuir, le parole “enti creditizi” (con le quali si fa riferimento, appunto, alle sole banche) con “intermediari finanziari”. Ne è conseguito che i benefici fiscali ritraibili dall'applicazione dell'articolo 113 sono stati estesi: alle società finanziarie iscritte all'all'albo di cui all'articolo 106 del Tub; ai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del Tub; agli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 Tub; alle holding che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari.
Il percorso tracciato dall'articolo 113 del Tuir prevede appunto la facoltà di contabilizzare le perdite e le svalutazioni di partecipazioni in regime di participation exemption alla stregua delle perdite su crediti e delle svalutazioni dei crediti, interamente deducibili, per l'importo corrispondente appunto alle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti o in seguito alla loro conversione. Il regime si estende anche alle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio dei diritti di opzione a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.
Il tutto, come stabilito dalla Banca d'Italia, va rivolto esclusivamente ad interventi verso società in temporanea difficoltà finanziaria individuate secondo una procedura imperniata su un piano di risanamento, finalizzato a conseguire il riequilibrio finanziario della società target, non superiore a cinque anni e a fronte dell'acquisizione di azioni di nuova emissione.
Con questa occasione lo schema di Dlgs avrebbe potuto però - in ossequio alla sentenza 19106/2018 della Cassazione - estendere l'introduzione della locuzione “intermediari finanziari” anche per l'imposta sostitutiva del registro, ipotecarie e catastali nella misura dello 0,25%, consentita dal Dpr 601/73 alle sole banche.