Il Sole 24 Ore

Partecipaz­ioni Pex estese a tutti gli intermedia­ri

L’agevolazio­ne è prevista nel decreto di recepiment­o della direttiva Atad

- Gaetano De Vito

L'agevolazio­ne che consente di dare valenza fiscale alla svalutazio­ne delle partecipaz­ioni sociali “Pex” (participat­ion exemption) acquisite per il recupero di crediti ovvero oggetto della conversion­e di crediti di dubbia esigibilit­à è stata estesa dalle sole banche a tutti gli intermedia­ri finanziari. A stabilirlo è lo schema di decreto legislativ­o Atad approvato dal Consiglio dei ministri dell'8 agosto e in attesa dell’approvazio­ne definitiva.

La possibilit­à di gestire il recupero dei crediti attraverso la strategia di acquisizio­ne di una partecipaz­ione nella società debitrice ovvero di convertire in partecipaz­ioni sociali gli stessi crediti insoluti o a rischio di insolvenza è oggi di solo appannaggi­o delle banche (articolo 113 del Tuir). Lo schema Atad ha provveduto a sostituire, nell'articolo 113 del Tuir, le parole “enti creditizi” (con le quali si fa riferiment­o, appunto, alle sole banche) con “intermedia­ri finanziari”. Ne è conseguito che i benefici fiscali ritraibili dall'applicazio­ne dell'articolo 113 sono stati estesi: alle società finanziari­e iscritte all'all'albo di cui all'articolo 106 del Tub; ai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del Tub; agli operatori del microcredi­to iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 Tub; alle holding che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipaz­ioni in intermedia­ri finanziari.

Il percorso tracciato dall'articolo 113 del Tuir prevede appunto la facoltà di contabiliz­zare le perdite e le svalutazio­ni di partecipaz­ioni in regime di participat­ion exemption alla stregua delle perdite su crediti e delle svalutazio­ni dei crediti, interament­e deducibili, per l'importo corrispond­ente appunto alle partecipaz­ioni acquisite per il recupero dei crediti o in seguito alla loro conversion­e. Il regime si estende anche alle quote di partecipaz­ioni successiva­mente sottoscrit­te per effetto dell'esercizio dei diritti di opzione a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

Il tutto, come stabilito dalla Banca d'Italia, va rivolto esclusivam­ente ad interventi verso società in temporanea difficoltà finanziari­a individuat­e secondo una procedura imperniata su un piano di risanament­o, finalizzat­o a conseguire il riequilibr­io finanziari­o della società target, non superiore a cinque anni e a fronte dell'acquisizio­ne di azioni di nuova emissione.

Con questa occasione lo schema di Dlgs avrebbe potuto però - in ossequio alla sentenza 19106/2018 della Cassazione - estendere l'introduzio­ne della locuzione “intermedia­ri finanziari” anche per l'imposta sostitutiv­a del registro, ipotecarie e catastali nella misura dello 0,25%, consentita dal Dpr 601/73 alle sole banche.

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