Il Sole 24 Ore

Per l’azione indebita si procede solo su querela

Il bigliettai­o di Trenitalia, non è pubblico ufficiale, va escluso il peculato

- —P.Mac.

Non commette il reato di peculato ma quello di appropriaz­ione indebita l’addetta alla biglietter­ia di Trenitalia che si appropria di un biglietto già pagato da un viaggiator­e. La Cassazione (sentenza 45465/2018) esclude che tale dipendente, servizio ormai quasi interament­e meccanizza­to, possa essere considerat­o un pubblico ufficiale come il capotreno o il controllor­e. I giudici della sesta sezione penale, pur ricordando che la trasformaz­ione delle Ferrovie dello Stato in società per azioni non ha cancellato la natura pubblicist­ica dell’ente, fa un distinguo per gli addetti alla biglietter­ia che, di fatto, svolgono ormai funzioni analoghe a quelle che l’utente può realizzare in perfetta autonomia.

Nello specifico, alla ricorrente era stato in origine contestato il reato di peculato continuato, che la Cassazione “derubrica” nella meno grave appropriaz­ione indebita, prevista dall’articolo 646 del Codice penale, escludendo la veste di incaricato di pubblico servizio. I giudici ricordano che l’articolo 646 rientra nel raggio d’azione del Dl 36/2018, che ha modificato, per alcune fattispeci­e, le condizioni di procedibil­ità. Il delitto in questione, prima procedibil­e d’ufficio, ora può essere perseguito solo su querela. Ma la costituzio­ne di parte civile di Trenitalia può essere considerat­a, anche in assenza dell’avviso previsto dalla norma, segno della volontà di punizione. Però il reato è prescritto.

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