Fallimenti, ecco la riforma Sarà di 390 articoli
Allarmi preventivi più leggeri Aumentano le società obbligate ai controlli interni
Misure di allerta sì. Ma meno invadenti. E poi attenzione ai livelli occipazionali nelle crisi d’impresa e una disciplina tarata sulle holding. La riforma della Legge fallimentare si snoda per 390 articoli e tocca i punti cruciali della crisi d’impresa. Nella versione finale, in vista ormai del Consiglio dei ministri, si riduce lo spazio per le segnalazioni di Inps e Fisco, ma si responsabilizzano gli organi di controllo interno, estendendo l’obbligo di adozione del sindaco o del revisore per le Srl; si avvalora il concordato in continuità che garantisce la conservazione di una quota dei posti di lavoro . Nello stesso tempo il pubblico ministero potrà aprire la liquidazione con maggiori margini di manovra.
Misure di allerta meno invasive. Un concordato su misura per i piccoli imprenditori, ma anche una procedura che per la prima volta prende in considerazione i gruppi societari. Liberazione dai debiti anche di diritto. Più spazio al pubblico ministero nell’avvio della procedura di liquidazione. Maggiore attenzione per la conservazione dei livelli occupazionali nel concordato in continuità. Misure di contenimento dei costi delle procedure. Estensione dell’area delle imprese soggette a obbligo di sindaco o revisore. Si snoda in 390 articoli la riforma della crisi d’impresa. Il decreto, che rivede in passaggi non banali il testo messo a punto nello scorcio finale della passata legislatura dalla commissione Rordorf, andrà in Consiglio dei ministri alla fine del mese.
Ne anticipiamo i contenuti, a partire da uno dei punti che più caratterizza l’intervento, quello delle misure di allerta. Che escono largamente ridisegnate con la possibilità innanzitutto per l’impresa di contestare gli indici di squilibrio, che dovranno comunque essere aderenti alle caratteristiche delle imprese, messi a punto con cadenza triennale dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Ma una modifica assai significativa investe l’obbligo di segnalazione da parte dei creditori qualificati. Qui infatti le soglie sono state notevolmente innalzate: con riferimento al Fisco si è circoscritto il monitoraggio solo all’Iva, calibrando la soglia di rilevanza in rapporto alle dimensioni dell’impresa, tratte dal suo volume d’affari; per quanto riguarda l’Inps il riferimento è a un ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, di ammontare in ogni caso superiore a 50mila euro; per l’agente della riscossione l’inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di 500mila euro e, per le imprese collettive, la soglia di 1 milione.
Se poi gli organi di controllo interni sono determinanti nell’effettuare le segnalazioni delle crisi d’impresa, lo schema di decreto ne estende l’obbligo e lo impone quando la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno di questi limiti: 2 milioni di euro di attivo; 2 milioni di euro di ricavi; 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Obbligo che decade quando i parametri non sono superati per due esercizi.
Il pubblico ministero, poi, recupera centralità, visto che potrà presentare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in tutti i casi in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza (basterà per esempio, anche il semplice esposto di un creditore).
Il maggior grado di tutela riservato all’occupazione trova la sua norma bandiera nella previsione che l’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività d’impresa, ma si traduce poi anche nell’ambito del concordato in continuità.
Per evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba larga parte, se non la totalità, dell’attivo, si fissa un limite al 75% che scatterà poi solo quando il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti avrà avuto esito positivo con l’omologazione.
Per quanto riguarda l’esdebitazione, questa, nella generalità dei casi, potrà essere ottenuta una volta trascorsi almeno tre anni dall’apertura della procedura; mentre nel caso del sovraindebitato(piccolo imprenditore sotto soglia o consumatore) l’esdebitazione potrà scattare di diritto, ma soltanto per una volta.