Il Sole 24 Ore

BLOCCO E TUTELE IN SINTESI

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L’AMBITO DEL BLOCCO

I criteri adottati dall’agenzia delle Entrate per selezionar­e le compensazi­oni da sottoporre a verifica analitica sono sostanzial­mente indefiniti. Questo assetto produce un effetto paradossal­e. Questi criteri possono, allora, giustifica­re in astratto il controllo della totalità dei pagamenti effettuati dai contribuen­ti attraverso le compensazi­oni

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IL RIMEDIO IN CASO DI SCARTO

Non sempre sarà possibile rimediare al rigetto della compensazi­one attraverso il ravvedimen­to. Si pensi, ad esempio, al caso del pagamento effettuato per accedere a regimi opzionali. Oppure, in alternativ­a, pensiamo al caso del ritardo nel pagamento delle rate per accertamen­to con adesione

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LE ESIGENZE DI TUTELA

Il contribuen­te dunque ha il diritto di contestare il rigetto della sua richiesta di compensazi­one.

Questo potrà avvenire in due modi, a seconda delle interpreta­zioni delle regole: attendendo il successivo provvedime­nto sanzionato­rio dell’agenzia delle Entrate oppure, nell’immediato e in via facoltativ­a, impugnando direttamen­te il rigetto dell’Agenzia

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I PRECEDENTI DELLE SEZIONI UNITE

La strada della tutela immediata sembra legittimat­a dalla sentenza n. 19704/2015 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in materia di estratto di ruolo.

È stato in quella sede precisato che il contribuen­te può difendersi anche senza attendere la notifica di un atto tipizzato del Fisco. In questo caso, non sarà necessario attendere il provvedime­nto sanzionato­rio

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IL PROVVEDIME­NTO SANZIONATO­RIO

In caso di impugnazio­ne del rigetto, qualora venga successiva­mente notificato un provvedime­nto formale dall’agenzia delle Entrate (ad esempio, un avviso bonario o un atto di recupero del credito), occorrerà impugnare anche questo, chiedendo la cessazione della materia del contendere sul rigetto. Questo importante principio viene affermato dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 7344/2012

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