BLOCCO E TUTELE IN SINTESI
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L’AMBITO DEL BLOCCO
I criteri adottati dall’agenzia delle Entrate per selezionare le compensazioni da sottoporre a verifica analitica sono sostanzialmente indefiniti. Questo assetto produce un effetto paradossale. Questi criteri possono, allora, giustificare in astratto il controllo della totalità dei pagamenti effettuati dai contribuenti attraverso le compensazioni
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IL RIMEDIO IN CASO DI SCARTO
Non sempre sarà possibile rimediare al rigetto della compensazione attraverso il ravvedimento. Si pensi, ad esempio, al caso del pagamento effettuato per accedere a regimi opzionali. Oppure, in alternativa, pensiamo al caso del ritardo nel pagamento delle rate per accertamento con adesione
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LE ESIGENZE DI TUTELA
Il contribuente dunque ha il diritto di contestare il rigetto della sua richiesta di compensazione.
Questo potrà avvenire in due modi, a seconda delle interpretazioni delle regole: attendendo il successivo provvedimento sanzionatorio dell’agenzia delle Entrate oppure, nell’immediato e in via facoltativa, impugnando direttamente il rigetto dell’Agenzia
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I PRECEDENTI DELLE SEZIONI UNITE
La strada della tutela immediata sembra legittimata dalla sentenza n. 19704/2015 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in materia di estratto di ruolo.
È stato in quella sede precisato che il contribuente può difendersi anche senza attendere la notifica di un atto tipizzato del Fisco. In questo caso, non sarà necessario attendere il provvedimento sanzionatorio
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IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO
In caso di impugnazione del rigetto, qualora venga successivamente notificato un provvedimento formale dall’agenzia delle Entrate (ad esempio, un avviso bonario o un atto di recupero del credito), occorrerà impugnare anche questo, chiedendo la cessazione della materia del contendere sul rigetto. Questo importante principio viene affermato dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 7344/2012