Il Sole 24 Ore

Iperammort­amenti e bonus rinnovabil­i, ok alla somma delle agevolazio­ni

In una risposta del Gse le regole di applicazio­ne per gli sconti Mise Eccezione al principio che vieta la possibilit­à di combinare i bonus

- Latour e Taglioni

Piena cumulabili­tà tra iperammort­amento, superammor­tamento e incentivi Mise alle rinnovabil­i, come eolico, solare e idroelettr­ico. Facendo, così, eccezione alla regola generale che impedisce la somma dei bonus. È il senso di un’innovativa risposta appena pubblicata tra le Faq del Gestore dei servizi energetici (Gse), per fare chiarezza su alcuni problemi

frequenti sollevati dalle imprese.

La richiesta arrivata sul tavolo del Gse riguardava, secondo quanto si legge nel documento, «la possibilit­à di usufruire, contempora­neamente, degli incentivi del Dm 6 luglio 2012, del superammor­tamento al 140% sui beni strumental­i e dell’iperammort­amento al 250% sugli investimen­ti innovativi». Si parla, in sostanza, del sistema di incentivi del ministero dello Sviluppo economico per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabil­i diverse dal fotovoltai­co: eolico, idroelettr­ico, biogas, geotermia, solare termodinam­ico.

Il Gse ricorda, anzitutto, che «ai sensi dell’articolo 29 del Dm 6 luglio 2012 e dell’articolo 28 del Dm 23 giugno 2016, i meccanismi di incentivaz­ione di cui ai medesimi decreti non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati». Fanno, però, eccezione «le disposizio­ni di cui all’articolo 26 del Dlgs n. 28/2011». Si tratta del decreto di attuazione

delle norme europee sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabil­i, citato nelle premesse del decreto ministeria­le al centro del quesito. All’articolo 26, comma 3 lettera d, è previsto allora che «gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detassazio­ne dal reddito di impresa degli investimen­ti in macchinari e apparecchi­ature».

Agganciand­osi a questo riferiment­o, secondo quanto spiega il Gse, è possibile giustifica­re il cumulo con superammor­tamento e iperammort­amento. I bonus introdotti, rispettiva­mente, dalla legge di Stabilità 2016 e dalla legge di Bilancio 2017, vanno infatti «ad incidere sull’imponibile del bilancio delle imprese» e, quindi, «sono equiparabi­li ad una detassazio­ne del reddito d’impresa, nel caso specifico, riguardant­e l’acquisto di beni strumental­i». Questi sconti, conclude il Gestore, possono «ritenersi compatibil­i con le condizioni

di cumulabili­tà di cui all’articolo 26 sopra richiamate».

Per completare il quadro, bisogna anche considerar­e che, sulla cumulabili­tà di super e iperammort­amento con altre forme di agevolazio­ne, l’agenzia delle Entrate aveva già spiegato, con la circolare 4/E del 30 marzo 2017, «che la maggiorazi­one del 40 per cento, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplina­nti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali».

In altre parole, il cumulo è possibile purché sia compatibil­e con la disciplina dettata per le diverse forme di incentivaz­ione. Il chiariment­o del Gse risulta, alla luce di queste parole, ancora più rilevante. Perché spiega come il complesso di regole relativo alle rinnovabil­i vada interpreta­to ammettendo la possibilit­à di combinare gli sconti.

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