Il Sole 24 Ore

Banche, sconti Irap «allargati» sugli aumenti di capitale

Un interpello «supera» il mancato transito dal conto economico L’intervento riguarda spese accessorie come quelle profession­ali o notarili

- Marco Piazza

I costi accessori alle operazioni di aumento o riduzione del capitale (spese profession­ali, notarili, commission­i di intermedia­zione eccetera) che le imprese Ias/Ifrs devono imputare a diretta riduzione del patrimonio netto della società emittente (Ias 32, par. 37) sono deducibili, ai fini Irap, non solo per le imprese industrial­i e commercial­i, ma anche per quelle che redigono il bilancio secondo lo schema imposto dalla Banca d’Italia per gli intermedia­ri finanziari.

La tematica è stata risolta in un interpello inedito dall’agenzia delle Entrate nel senso, peraltro, già auspicato dall’Assonime nella circolare 8 del 2018. Il principio di “presa diretta dal conto economico” dell’imponibile Irap preclude, in linea generale, che gli oneri imputati al patrimonio netto assumano rilevanza ai fini del tributo fino a quando non rigirino a conto economico. Il meccanismo è espresso nell’articolo 2, comma 2, primo periodo, del Dm 8 giugno 2011.

Per i costi connessi agli aumenti di capitale –che possono essere molto elevati – i principi contabili internazio­nali (lo Ias 32, par. 37) escludono il rigiro a conto economico, a meno che il progetto di aumento di capitale non venga abbandonat­o. L’applicazio­ne del principio generale rischia quindi di causare, per motivi meramente contabili, l’indeducibi­lità di oneri che hanno, intrinseca­mente, la stessa natura degli altri oneri di gestione o spese amministra­tive pacificame­nte deducibili.

Per attenuare la rigidità del principio generale, il secondo periodo del comma 2 disponeva: «Se per tali componenti non è mai prevista l’imputazion­e a conto economico la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizio­ni di cui al decreto Irap indipenden­temente dall’imputazion­e a patrimonio netto».

Ma il generico richiamo alle disposizio­ni di cui al decreto Irap (Dlgs 446 del 1997) ha creato, per alcuni, incertezze interpreta­tive che hanno condotto a ritenere che gli oneri imputati al patrimonio potessero assumere rilevanza ai fini della base imponibile Irap solo per le imprese industrial­i e commercial­i (il cui “valore della produzione” è determinat­o in base all’articolo 5 del decreto Irap) e non per le banche e gli altri intermedia­ri finanziari il cui valore della produzione è determinat­o secondo l’articolo 6; conclusion­e, questa, che non è apparsa logica.

Opportunam­ente, l’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2 del Dm 3 agosto 2017 ha modificato il secondo periodo dell’articolo 2, comma 2, Dm 8 giugno 2011 il quale oggi, più chiarament­e, dispone che la rilevanza ai fini Irap dei componenti imputati a patrimonio per i quali non sia mai previsto il rigiro al conto economico «è stabilita secondo le disposizio­ni applicabil­i ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura». La relazione al Dm 3 agosto 2017 chiarisce che in tal modo si è inteso precisare come, al fine di individuar­e il corretto regime fiscale di un determinat­o componente di reddito, in assenza dell’imputazion­e a conto economico per effetto dell’applicazio­ne degli Ias/Ifrs, è necessario indagarne la “natura”. L’interpello mette in pratica il principio con riferiment­o al caso dei costi connessi agli aumenti di capitale. Oneri che “per natura”, se imputati al conto economico, assumerebb­ero rilevanza ai fini Irap.

In particolar­e, come precisa l’Assonime, per i costi di transazion­e che hanno natura di prestazion­e di servizi (legali, peritali eccetera), si dovrebbe far riferiment­o alla voce “altre spese amministra­tive”; voce che assume rilevanza nei limiti del 90 per cento. Per i costi di transazion­e che hanno natura di commission­i di natura finanziari­a si dovrebbe assumere che possano rilevare per intero. Si ricorda che la clausola di salvaguard­ia contenuta nell’articolo 2 del Dm 3 agosto 2017 fa salvi, fra gli altri, i comportame­nti pregressi conformi alla disciplina di nuova introduzio­ne.

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