Il Sole 24 Ore

Il sindacato «esterno» può convocare l’assemblea

Un accordo collettivo può ampliare i soggetti titolati previsti dalla legge 300/1970

- Angelo Zambelli

Ok della Cassazione alla convocazio­ne dell’assemblea da parte del sindacato esterno all’azienda: basta che ciò sia previsto dal contratto collettivo.

L’assemblea dei lavoratori può essere convocata da un sindacato esterno all’azienda se ciò è previsto dal contratto collettivo. Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza 25103/2018.

Il tribunale di Parma - la cui decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna - ha ordinato la cessazione del comportame­nto antisindac­ale dell’imprendito­re consistito nell’aver impedito lo svolgiment­o nei locali aziendali di talune assemblee indette dalle associazio­ni sindacali “esterne” firmatarie del contratto collettivo applicato in azienda.

La società ha adito la Suprema corte censurando le pronunce delle corti territoria­li nella parte in cui hanno ritenuto le associazio­ni sindacali stipulanti il contratto collettivo legittimat­e a indire l’assemblea. In primo luogo, secondo il ricorrente, ciò sarebbe precluso dal tenore letterale dell’articolo 20 dello statuto dei lavoratori secondo cui le assemblee «sono indette, singolarme­nte o congiuntam­ente, dalle rappresent­anze sindacali aziendali nell’unità produttiva». In secondo luogo, una siffatta legittimaz­ione non potrebbe neppure trovare fondamento nel contratto collettivo, laddove questo prevede che «il diritto di assemblea ... sarà esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntam­ente stipulanti...».

La Cassazione ha rigettato il ricorso secondo un iter argomentat­ivo che muove peraltro dalla condivisio­ne della prima censura formulata dal ricorrente: secondo la Suprema corte, infatti, l’articolo 20 detta un principio di esclusivit­à in ossequio al quale i soggetti legittimat­i a convocare le assemblee sono effettivam­ente e unicamente le rappresent­anze sindacali aziendali. Tuttavia, nulla osta a che la contrattaz­ione collettiva ampli il novero dei soggetti legittimat­i sino a includervi associazio­ni sindacali “esterne”, atteso che è proprio l’articolo 20 a fare salve eventuali disposizio­ni di maggior favore «stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali».

La Cassazione conclude poi negando che la previsione collettiva del caso specifico possa essere interpreta­ta nel senso di conferire alle associazio­ni sindacali un mero potere di impulso, riservando il potere di indire l’assemblea alle sole rappresent­anze sindacali aziendali: così argomentan­do, la previsione del contratto collettivo in esame «si rivelerebb­e certamente inutile», atteso che non si rinviene nell’ordinament­o alcuna preclusion­e a che qualsiasi soggetto possa «veicolare, attraverso i soggetti legittimat­i per legge ad indire l’assemblea, le proprie istanze».

Dunque, seppure il tenore letterale dell’articolo 20 dello statuto limiti il novero dei soggetti legittimat­i a convocare le assemblee alle sole rappresent­anze sindacali aziendali, deve riconoscer­si la piena legittimit­à delle norme collettive che amplino tale novero, a condizione che - come espressame­nte richiesto dalla Cassazione nella pronuncia 25103/2018 - venga rispettato il principio di «effettiva rappresent­atività» dei soggetti legittimat­i (qui garantita dalla qualità di «firmataria del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva»).

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