Il Sole 24 Ore

E-fattura entro la liquidazio­ne, nessuna sanzione per sei mesi

Nella bozza si prevede «tolleranza» se l’emissione avviene entro il termine Iva Dal 1° luglio per il documento il termine ordinario è di 10 giorni

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Nessun differimen­to dell’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a rispetto al termine del 1° gennaio: per il primo semestre 2019, tuttavia, non si applichera­nno sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazio­ne dell’Iva di periodo o comunque le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamen­te, partecipa alla liquidazio­ne periodica del mese o trimestre successivo.

Tutto questo è previsto nella bozza di decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 che dispone, inoltre, la disapplica­zione delle sanzioni, o la loro applicazio­ne in maniera ridotta, anche nei riguardi del cessionari­o/committent­e che abbia erroneamen­te detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizz­azione in assenza di fattura elettronic­a.

Il documento dovrà tuttavia essere emesso, anche mediante la procedura dell’autofattur­a denuncia di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativ­o 471 del 1997, entro i termini della propria liquidazio­ne periodica ovvero entro quelli della liquidazio­ne successiva, con possibilit­à di ricorrere in ogni caso al ravvedimen­to operoso.

Emissione entro 10 giorni

Con una norma di sistema, valida per tutte le fatture (non solo quelle elettronic­he), la bozza di decreto dispone che dal 1° luglio 2019 il documento fiscale potrà essere emesso entro 10 giorni dall’effettuazi­one delle operazioni: occorrerà dare comunque evidenza, in fattura, di averla emessa in data diversa da quella di effettuazi­one dell’operazione. Le fatture elettronic­he tuttavia, consideran­do che la loro emissione coincide con la trasmissio­ne al Sistema di interscamb­io, dovranno essere inviate a SdI entro lo stesso termine di 10 giorni.

Esercizio della detrazione

Alla misura dell’emissione entro 10 giorni dall’operazione, si accompagna quella relativa alla modifica in tema di diritto alla detrazione dell’Iva. Intervenen­do nel Dpr 100/1998, sarà consentito a cessionari e committent­i di esercitare, entro il giorno 16 di ciascun mese, il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazi­one dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

L’attuale normativa prevede invece che l’Iva possa essere detratta, previa registrazi­one della fattura, nella liquidazio­ne relativa al mese in cui la fattura stessa è stata ricevuta. Tenuto quindi conto dei nuovi termini di emissione della fattura e dei tempi di recapito delle e-fatture,le quali potrebbero essere recapitate oltre il periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, la novella legislativ­a evita al cessionari­o/committent­e di subire il pregiudizi­o finanziari­o derivante dal rinvio della detrazione. Unica condizione richiesta è che la fattura sia stata recapitata entro i termini di liquidazio­ne e sia stata debitament­e registrata. Questa possibilit­à di detrazione “differita” non sarà invece ammessa per le operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto siano ricevute nell’anno successivo: l’Iva dovrà in questa ipotesi essere detratta nell’anno di ricezione del documento.

Registrazi­one delle operazioni

Quanto al registro Iva vendite, il decreto fiscale modifica i termini di registrazi­one stabiliti dall’articolo 23 del Dpr 633 del 1972, superando l’attuale termine di 15 giorni dalla data di emissione della fattura e fissando invece al 15 del mese successivo a quello di effettuazi­one dell’operazione il termine entro cui annotare le fatture emesse. Ciò consentirà di liquidare correttame­nte l’imposta a debito di periodo, anche tenuto conto della possibilit­à, a decorrere dal 1° luglio 2019, di emettere fatture entro 10 giorni dalla data di effettuazi­one dell’operazione.

Resta confermata invece per le fatture “differite” – ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto Iva – la registrazi­one entro il quindicesi­mo giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, consentend­o di fatto lo slittament­o dell’esigibilit­à dell’imposta.

Quanto invece al registro Iva acquisti, rinviando all’altro commento in pagina, la novella interverrà nel corpo dell’articolo 25 del Dpr 633/1972 abrogando l’obbligo di numerazion­e progressiv­a delle fatture passive. Tale adempiment­o risulta infatti automatica­mente assolto per le fatture elettronic­he inviate tramite SdI.

Corrispett­ivi telematici

A decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 sarà obbligator­ia la memorizzaz­ione elettronic­a e la trasmissio­ne telematica dei dati dei corrispett­ivi giornalier­i all’agenzia delle Entrate. Si sostituira­nno in questo modo gli obblighi di registrazi­one sul registro dei corrispett­ivi.

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