Esteso l’utilizzo di Cigs e mobilità in deroga
Gli aiuti saranno fruibili anche da aziende fino a 100 addetti
Proroghe per l’utilizzo, a determinate condizioni, della cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga. È quanto prevedono gli articoli 20, 21 e 22 della bozza di decreto legge fiscale attesa all’esame del Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda la Cigs, il decreto interviene sull’articolo 22 bis del decreto legislativo 148/2015. Quest’ultimo ha previsto la possibilità di superare il tetto standard di utilizzo della cassa integrazione da parte di aziende che hanno più di cento unità lavorative e rilevanza economica strategica a livello regionale. La proroga, fruibile nel 2018 e nel 2019, può arrivare a un massimo di 12 mesi nei casi di riorganizzazione aziendale e a sei mesi nelle situazioni di crisi, qualora gli interventi programmati non si concludano rispettivamente entro i limiti standard di 24 o 12 mesi. Per accedere alla proroga, inoltre, l’impresa interessata deve presentare un piano che includa la salvaguardia occupazionale con azioni di politiche attive concordati con la Regione interessata.
Con la prima modifica prevista viene tolto il requisito dimensionale e quindi la proroga potrà essere riconosciuta anche alle aziende più piccole.
La seconda modifica introduce la proroga fino a 12 mesi della Cigs con causale contratto di solidarietà (finora non prevista dall’articolo 22 bis) se al termine del periodo ordinario permane l’esubero di personale. Tale opzione, per effetto della prima modifica, sarà disponibile anche per le aziende che hanno fino a 100 dipendenti.
A copertura dell’ampliamento delle deroghe si utilizzeranno i 100 milioni annui già previsti e quindi non ci sarà un aggravio di spesa. Peraltro, secondo la relazione tecnica, dei 100 milioni disponibili per il 2018 ne sono stati utilizzati 39,2.
L’intervento relativo alla mobilità in deroga estende il periodo di intervento già fissato dall’articolo 1, comma 142, della legge di bilancio 2018. In base alla modifica contenuta nel decreto fiscale, l’ammortizzatore sociale potrà essere riconosciuto ai lavoratori che concludono o concluderanno la mobilità ordinaria o quella in deroga entro il 31 dicembre 2018, e non più entro il 30 giugno di quest’anno, o che lo hanno concluso nel periodo 22 novembre-31 dicembre 2017. Questa misura è riservata alle aziende collocate in aree di crisi industriali complesse, ma la relazione di accompagnamento al Dl precisa che nella sostanza riguarda solo la Campania. Anche in questo caso l’intervento deve essere coperto con le risorse (34 milioni di euro) già stanziate prima dell’estensione del raggio d’azione della deroga.
Previsto, infine, l’utilizzo della mobilità in deroga regolata dal Dl 50/2017 in favore dell’area di Termini Imerese.