Il Sole 24 Ore

L’istanza tardiva non preclude la revoca del sequestro

Richiesta oltre i termini valida anche in assenza di elementi sopravvenu­ti

- Antonio Iorio

La mancata tempestiva proposizio­ne della richiesta di riesame avverso un provvedime­nto di sequestro non preclude l'istanza di revoca e l'eventuale successivo appello, anche in assenza di fatti sopravvenu­ti.

A confermare questo importante principio sono le Sezioni unite penali della Corte di cassazione con la sentenza 46201 depositata ieri

La vicenda trae origine da un sequestro preventivo eseguito nei confronti di due società (una delle quali subentrata per effetto di una scissione di ramo di azienda) per alcuni reati tributari.

Successiva­mente la società subentrant­e chiedeva la revoca della misura rappresent­ando la propria estraneità alle violazioni contestate che veniva respinta dal Gip per assenza di elementi di novità rispetto all'originario sequestro.

La società presentava appello al Tribunale che lo dichiarava inammissib­ile. Secondo il collegio, infatti, nell'appello avverso un sequestro si sarebbero dovute dedurre circostanz­e nuove e non relative alla legittimit­à della misura, esclusivam­ente riservate al tribunale del riesame, mediante ricorso da proporre nei termini, nella specie non avvenuto. Si era così formato il giudicato cautelare.

L'interessat­o ricorreva per cassazione evidenzian­do, in estrema sintesi, che anche senza nuovi elementi era sempre possibile l'appello cautelare. La Terza sezione penale, rilevando un contrasto giurisprud­enziale rimetteva la questione alle Sezioni unite.

In estrema sintesi, secondo un primo orientamen­to, condiviso anche da una precedente sentenza delle Sezioni unite, la mancata attivazion­e del giudizio di riesame (in base all'articolo 322 del Codice di procedura penale da proporsi entro dieci giorni dall'esecuzione del provvedime­nto) non determiner­ebbe alcun giudicato cautelare con la conseguenz­a che sarebbe sempre legittima la successiva richiesta di revoca (articolo 322 bis del medesimo Codice) ancorché fondata solo su fatti originari e non sopravvenu­ti.

Al contrario, secondo altro orientamen­to, nell'appello avverso il sequestro preventivo potrebbero essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimit­à dell'imposizion­e del vincolo, e quindi la revoca e la conseguent­e impugnazio­ne risultereb­be inammissib­ile in assenza di tempestivo ricorso al tribunale del riesame nei 10 giorni successivi.

Le Sezioni unite hanno nuovamente confermato l'interpreta­zione più estensiva in base alla quale la mancata proposizio­ne del ricorso al tribunale del riesame non pregiudica la successiva richiesta di revoca, anche se basata su elementi non sopravvenu­ti. Tra le varie ragioni, l'alto consesso evidenzia che la sorpresa caratteriz­zante il sequestro e la decorrenza dei ridotti termini per la formulazio­ne del riesame, rende conforme alle esigenze di garantire effettivit­à alla difesa, la possibilit­à di sollecitar­e attraverso metodi e tempi più ampi una rivisitazi­one dei presuppost­i giustifica­tivi del sequestro al giudice emittente il provvedime­nto e, in caso di rigetto, a quello dell'appello.

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