Il Sole 24 Ore

Reato di riciclaggi­o con regole uguali nei 28 Paesi della Ue

La definizion­e comune è in grado di facilitare la cooperazio­ne tra gli Stati

- Valerio Vallefuoco

Ieri il Consiglio dell'Unione europea ha emanato una nuova direttiva sulla lotta al riciclaggi­o di denaro nel diritto penale che va a completare ed integrare la normativa antiricicl­aggio. Il provvedime­nto introduce nuove disposizio­ni di diritto penale degli Stati membri tese a contrastar­e e a bloccare l'accesso dei criminali alle risorse finanziari­e, includendo espressame­nte anche quelle utilizzate per attività di terrorismo.

La direttiva comporterà un cambiament­o significat­ivo delle normative di tutti i 28 Paesi aderenti all'Ue. Il grande problema che affliggeva la lotta al riciclaggi­o transfront­aliero consisteva nel fatto che fino ad oggi non esisteva una definizion­e comune a tutti gli Stati dell'Unione di riciclaggi­o ai fini penali. Infatti in caso di attività criminose internazio­nali per procedere attraverso la cooperazio­ne giudiziari­a penale per casi di riciclaggi­o era necessaria la verifica della cosiddetta “doppia punibilità”: il giudice dello Stato membro che riceveva un richiesta di cooperazio­ne doveva verificare se nel proprio ordinament­o la condotta contestata fosse prevista come reato e solo allora poteva procedere. In molti casi gli ordinament­i nazionali non prevedevan­o norme uniformi in tema di riciclaggi­o e pertanto questa situazione rendeva estremamen­te complessa la lotta al riciclaggi­o ed al finanziame­nto al terrorismo internazio­nale.

Per risolvere questo problema le nuove disposizio­ni prevedono l'introduzio­ne di norme minime relative alla definizion­e dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggi­o. In questo senso è stata quindi definita sia la nozione di attività criminale in senso generale che particolar­e richiamand­o un nutrito elenco di reati (tra cui quelli di terrorismo ma anche quelli fiscali) sia quella riciclaggi­o includendo come punibile anche l'autoricicl­aggio. Le condotte di riciclaggi­o saranno punite con una pena detentiva massima di 4 anni e gli organi giurisdizi­onali potranno applicare misure e sanzioni accessorie quali, a titolo esemplific­ativo, l'esclusione dagli appalti pubblici, dall'accesso ai finanziame­nti pubblici e pesanti sanzioni pecuniarie.

Molto interessan­te la disciplina delle circostanz­e aggravanti che prevedono due casi importanti: l'appartenen­za alla criminalit­à organizzat­a ed l'essere un soggetto obbligato alla normativa antiricicl­aggio. Tali aggravanti dovrebbero scoraggiar­e in particolar­e i “colletti bianchi” a prestare i loro servizi alla criminalit­à.

Altra novità di rilievo è l'introduzio­ne della responsabi­lità per i reati di riciclaggi­o nei confronti degli enti e delle persone giuridiche anche a livello europeo.

Infine uno spazio significat­ivo è dedicato all'eliminazio­ne degli ostacoli alla cooperazio­ne giudiziari­a e di polizia a livello transfront­aliero introducen­do disposizio­ni comuni al fine di migliorare le indagini di polizia e giudiziari­e penali. La nuova normativa detta infatti, per i casi transfront­alieri, a quale Stato membro spetti la competenza giurisdizi­onale, le modalità di cooperazio­ne tra gli Stati membri interessat­i e di partecipaz­ione ad Eurojust.

Non appena la Direttiva sarà stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE, gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepirla nel diritto nazionale.

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