Reato di riciclaggio con regole uguali nei 28 Paesi della Ue
La definizione comune è in grado di facilitare la cooperazione tra gli Stati
Ieri il Consiglio dell'Unione europea ha emanato una nuova direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro nel diritto penale che va a completare ed integrare la normativa antiriciclaggio. Il provvedimento introduce nuove disposizioni di diritto penale degli Stati membri tese a contrastare e a bloccare l'accesso dei criminali alle risorse finanziarie, includendo espressamente anche quelle utilizzate per attività di terrorismo.
La direttiva comporterà un cambiamento significativo delle normative di tutti i 28 Paesi aderenti all'Ue. Il grande problema che affliggeva la lotta al riciclaggio transfrontaliero consisteva nel fatto che fino ad oggi non esisteva una definizione comune a tutti gli Stati dell'Unione di riciclaggio ai fini penali. Infatti in caso di attività criminose internazionali per procedere attraverso la cooperazione giudiziaria penale per casi di riciclaggio era necessaria la verifica della cosiddetta “doppia punibilità”: il giudice dello Stato membro che riceveva un richiesta di cooperazione doveva verificare se nel proprio ordinamento la condotta contestata fosse prevista come reato e solo allora poteva procedere. In molti casi gli ordinamenti nazionali non prevedevano norme uniformi in tema di riciclaggio e pertanto questa situazione rendeva estremamente complessa la lotta al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo internazionale.
Per risolvere questo problema le nuove disposizioni prevedono l'introduzione di norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio. In questo senso è stata quindi definita sia la nozione di attività criminale in senso generale che particolare richiamando un nutrito elenco di reati (tra cui quelli di terrorismo ma anche quelli fiscali) sia quella riciclaggio includendo come punibile anche l'autoriciclaggio. Le condotte di riciclaggio saranno punite con una pena detentiva massima di 4 anni e gli organi giurisdizionali potranno applicare misure e sanzioni accessorie quali, a titolo esemplificativo, l'esclusione dagli appalti pubblici, dall'accesso ai finanziamenti pubblici e pesanti sanzioni pecuniarie.
Molto interessante la disciplina delle circostanze aggravanti che prevedono due casi importanti: l'appartenenza alla criminalità organizzata ed l'essere un soggetto obbligato alla normativa antiriciclaggio. Tali aggravanti dovrebbero scoraggiare in particolare i “colletti bianchi” a prestare i loro servizi alla criminalità.
Altra novità di rilievo è l'introduzione della responsabilità per i reati di riciclaggio nei confronti degli enti e delle persone giuridiche anche a livello europeo.
Infine uno spazio significativo è dedicato all'eliminazione degli ostacoli alla cooperazione giudiziaria e di polizia a livello transfrontaliero introducendo disposizioni comuni al fine di migliorare le indagini di polizia e giudiziarie penali. La nuova normativa detta infatti, per i casi transfrontalieri, a quale Stato membro spetti la competenza giurisdizionale, le modalità di cooperazione tra gli Stati membri interessati e di partecipazione ad Eurojust.
Non appena la Direttiva sarà stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE, gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepirla nel diritto nazionale.