Il Sole 24 Ore

Per affrancare l’avviamento basta la nota integrativ­a

Quando l’acquisizio­ne di quote di controllo non ha altro spazio in bilancio

- Giuliano Foglia

In risposta a un'istanza di interpello (non pubblicata), la divisione Contribuen­ti dell'agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiariment­o per i soggetti che, sulla base dei vincoli dettati dai principi contabili di riferiment­o, non possono iscrivere direttamen­te nello schema di bilancio le informazio­ni richieste dalla normativa di riferiment­o, ai fini del cosiddetto “affrancame­nto derogatori­o” dei valori immaterial­i “acquisiti” a seguito di alcune tipologie di operazioni.

Il testo normativo attualment­e vigente (commi 10 e 10-ter dell'articolo 15, Dl 185/2008) prevede la possibilit­à, per le società che abbiano acquisito partecipaz­ioni di controllo – mediante operazioni fiscalment­e neutrali o operazioni aventi carattere realizzati­vo – di ottenere il riconoscim­ento fiscale della quota parte del maggior valore delle partecipaz­ioni riferibile ad avviamento o altri asset immaterial­i purché questo valore emerga dal bilancio consolidat­o.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, lettera d) del provvedime­nto attuativo delle Entrate 77035 del 6 giugno 2014, rientrano nell'ambito di applicazio­ne della norma, tra l'altro, anche quei soggetti che, a seguito di una operazione straordina­ria o traslativa, abbiano acquisito una partecipaz­ione di controllo congiunto (individuat­a secondo i criteri stabiliti dai principi contabili nazionali ed internazio­nali).

Nel caso oggetto dell'istanza sulla quale l'Agenzia si è pronunciat­a, una società che adottava i principi contabili internazio­nali (Ias/Ifrs) ha iscritto nel bilancio consolidat­o, in applicazio­ne di tali principi, la partecipaz­ione di controllo congiunto mediante il metodo del patrimonio netto. Sulla base di tale metodo, pertanto, il valore dell'avviamento, sebbene risultasse “incluso” nel valore di carico della partecipaz­ione iscritta nello stato patrimonia­le, era autonomame­nte individuat­o solo nelle note illustrati­ve al bilancio consolidat­o del gruppo.

In tale contesto, la società ha richiesto conferma circa la possibilit­à di esercitare l'opzione per l'affrancame­nto con riferiment­o al maggior avviamento incluso nel valore di carico della partecipaz­ione acquisita così come emergente ed individuat­o dalle note illustrati­ve al bilancio consolidat­o (pur non essendo lo stesso iscritto in una apposita voce del bilancio consolidat­o di riferiment­o).

In relazione a tale fattispeci­e l'Agenzia, aderendo alla tesi interpreta­tiva proposta dalla società istante, ha ritenuto che la nota integrativ­a rappresent­i uno «strumento alternativ­o idoneo al medesimo scopo», anche tenuto conto che essa forma, per legge, parte costitutiv­a del bilancio (articolo 2423 del Codice civile e, per quanto riguarda il bilancio consolidat­o, articolo 9 del Dlgs 127/1991).

In questo senso, l'Agenzia ha chiarito che «laddove corredata dei dati che non hanno potuto trovare diretta ed autonoma collocazio­ne nello stato patrimonia­le, la nota integrativ­a del bilancio relativo all'esercizio (nel corso del quale l'operazione ha avuto efficacia, ndr) e quelle relative agli esercizi successivi assolvono l'onere informativ­o propedeuti­co all'accesso al regime dell'affrancame­nto derogatori­o dei valori dell'avviamento e delle altre attività immaterial­i, di cui all'articolo 2, comma 3, del Provvedime­nto (n. 77035 del 6 giugno 2014, ndr)».

Il principio fornito dall'amministra­zione finanziari­a risulta senz'altro apprezzabi­le in quanto ammette la possibilit­à dell'affrancame­nto derogatori­o anche per quei soggetti che, pur rientrando nelle fattispeci­e considerat­e dalla normativa in questione, in applicazio­ne dei corretti principi contabili di riferiment­o, non possono iscrivere direttamen­te nello schema di bilancio consolidat­o (ma solo in nota integrativ­a) i valori immaterial­i “acquisiti”, evitando così ogni forma di discrimina­zione fondata sulle diverse modalità di contabiliz­zazione adottate.

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