Il Sole 24 Ore

Ricercator­i senza detassazio­ne se la residenza resta all’estero

- —Antonio Longo

Non spettano gli incentivi fiscali al ricercator­e estero che rientra in Italia se alla stipula del contratto di lavoro non segue l’acquisizio­ne della residenza fiscale italiana perché il ricercator­e continua a svolgere la propria attività all’estero. È quanto chiarito dalle Entrate nella risposta all’interpello 33/2018 di ieri.

L’articolo 44 del Dl 78/2010 prevede la detassazio­ne del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo per i docenti e ricercator­i che: sono in possesso di un titolo di studio universita­rio; sono stati non occasional­mente residenti all’estero; hanno svolto all’estero documentat­a attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuati­vi presso centri di ricerca o università; si trasferisc­ono per svolgere attività di docenza e ricerca in Italia; acquisisco­no “conseguent­emente” la residenza fiscale nello Stato.

La norma richiede esplicitam­ente che il rientro in Italia per l’attività di docenza e ricerca debba essere seguito dall’acquisizio­ne della residenza fiscale (si consideran­o residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazion­e residente o hanno in Italia la residenza o il domicilio ai sensi del Codice civile), senza però specificar­e il lasso di tempo che deve intercorre­re tra questi due eventi.

Nel caso in esame, la società italiana aveva assunto il ricercator­e nell’ottobre 2015. Il ricercator­e aveva svolto dal 2011 attività di ricerca negli Usa, in Olanda e in Gran Bretagna; su autorizzaz­ione della stessa società italiana aveva continuato a lavorare all’estero - ancorché con brevi intervalli in Italia - dalla data di assunzione sino a settembre 2017, con definitiva acquisizio­ne della residenza fiscale italiana dal 2018.

Preso atto che dalla stipula del contratto di lavoro nel 2015 l’acquisizio­ne della residenza fiscale in Italia del ricercator­e era intervenut­a solo nel 2018 (e non già dal primo anno utile, dal 2016), l’agenzia delle Entrate ha ritenuto non ravvisabil­e il nesso di consequenz­ialità tra i due eventi richiesto dalla disciplina agevolativ­a e ha quindi negato il riconoscim­ento dei benefici fiscali.

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Il nesso. Tra stipula contratto e residenza

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