Sulla detraibilità Iva disaccordo Entrate-Cassazione
La recente pronuncia della Cassazione (ordinanza 22332/2018) in tema di detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi offerti ai dipendenti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 settembre) si pone in senso contrario rispetto all’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate, direzione regionale per la Lombardia, in risposta all’interpello 904-603/2017.
La Suprema corte si è pronunciata, tra l’altro, in merito al diritto alla detrazione Iva assolta per acquisire “benefici” in favore dei figli dei dipendenti, per formazione e qualificazione dei dipendenti medesimi e per servizi di trasporto del personale, anticipati da altra società del gruppo. In particolare, ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’Iva assolta è ammesso anche quando i costi dei servizi facciano parte delle spese generali del soggetto passivo.
Quindi non è richiesta l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione “a monte” e una o più operazioni “a valle”, tale per cui le spese sostenute per acquistare i beni o i servizi gravati dall'imposta facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni soggette ad imposta a valle che conferiscono diritto a detrazione (si veda, Corte di giustizia 29 ottobre 2009, Skf). Ne discende che i costi sostenuti per i servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti possono essere considerati come aventi un nesso economico indiretto con il complesso delle attività economiche, risolvendosi nell'acquisizione di prestazioni accessorie rispetto alle esigenze dell'impresa, per cui assumono rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo (Corte di giustizia 18 luglio 2013, Maritza East).
Invece per le Entrate il diritto alla detrazione spetta a condizione che: l’acquisto dei beni e dei servizi sia inerente all’attività economica svolta dal soggetto passivo;
i beni e i servizi acquistati siano afferenti a operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini dell’esercizio della detrazione;
sussista un «nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d’imposta» essendo, la detraibilità «connessa al trattamento delle operazioni effettuate a valle, cui gli acquisti si riferiscono».
Nella fattispecie esaminata nell’interpello, la direzione regionale non avendo avuto modo di riscontrare il rispetto delle condizioni, ha ritenuto che la società istante non legittimata, in base all’articolo 19 del Dpr 633/1972, a detrarre l’Iva assolta per l’acquisto di abbonamenti a una pay tv nell’ambito di pacchetti welfare aziendale messi a disposizione di categorie omogenee di dipendenti.
Considerata la conclusione a cui è giunta l’Agenzia rispetto all’ordinanza della Cassazione, cioè la necessità o meno di un «nesso diretto ed immediato» tra costi “a monte” ed operazioni “a valle”, si auspica che l’amministrazione finanziaria riconsideri la propria interpretazione. In tal modo i datori di lavoro potranno determinare la corretta fiscalità e la conseguente imputazione contabile dei costi connessi all’erogazione di benefit, anche nell’ambito di sistemi premiali.