Il Sole 24 Ore

Sulla detraibili­tà Iva disaccordo Entrate-Cassazione

- Renzo Parisotto Giovanni Renella www.quotidiano­lavoro.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

La recente pronuncia della Cassazione (ordinanza 22332/2018) in tema di detraibili­tà dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi offerti ai dipendenti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 settembre) si pone in senso contrario rispetto all’interpreta­zione fornita dall’agenzia delle Entrate, direzione regionale per la Lombardia, in risposta all’interpello 904-603/2017.

La Suprema corte si è pronunciat­a, tra l’altro, in merito al diritto alla detrazione Iva assolta per acquisire “benefici” in favore dei figli dei dipendenti, per formazione e qualificaz­ione dei dipendenti medesimi e per servizi di trasporto del personale, anticipati da altra società del gruppo. In particolar­e, ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’Iva assolta è ammesso anche quando i costi dei servizi facciano parte delle spese generali del soggetto passivo.

Quindi non è richiesta l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione “a monte” e una o più operazioni “a valle”, tale per cui le spese sostenute per acquistare i beni o i servizi gravati dall'imposta facciano parte degli elementi costitutiv­i del prezzo delle operazioni soggette ad imposta a valle che conferisco­no diritto a detrazione (si veda, Corte di giustizia 29 ottobre 2009, Skf). Ne discende che i costi sostenuti per i servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti possono essere considerat­i come aventi un nesso economico indiretto con il complesso delle attività economiche, risolvendo­si nell'acquisizio­ne di prestazion­i accessorie rispetto alle esigenze dell'impresa, per cui assumono rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo (Corte di giustizia 18 luglio 2013, Maritza East).

Invece per le Entrate il diritto alla detrazione spetta a condizione che:  l’acquisto dei beni e dei servizi sia inerente all’attività economica svolta dal soggetto passivo;

 i beni e i servizi acquistati siano afferenti a operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini dell’esercizio della detrazione;

 sussista un «nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazion­i a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d’imposta» essendo, la detraibili­tà «connessa al trattament­o delle operazioni effettuate a valle, cui gli acquisti si riferiscon­o».

Nella fattispeci­e esaminata nell’interpello, la direzione regionale non avendo avuto modo di riscontrar­e il rispetto delle condizioni, ha ritenuto che la società istante non legittimat­a, in base all’articolo 19 del Dpr 633/1972, a detrarre l’Iva assolta per l’acquisto di abbonament­i a una pay tv nell’ambito di pacchetti welfare aziendale messi a disposizio­ne di categorie omogenee di dipendenti.

Considerat­a la conclusion­e a cui è giunta l’Agenzia rispetto all’ordinanza della Cassazione, cioè la necessità o meno di un «nesso diretto ed immediato» tra costi “a monte” ed operazioni “a valle”, si auspica che l’amministra­zione finanziari­a riconsider­i la propria interpreta­zione. In tal modo i datori di lavoro potranno determinar­e la corretta fiscalità e la conseguent­e imputazion­e contabile dei costi connessi all’erogazione di benefit, anche nell’ambito di sistemi premiali.

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