Associazioni sportive, sconti salvi anche con errori formali
Negli ultimi anni, alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate hanno disconosciuto i benefici fiscali spettanti alle associazioni sportive dilettantistiche, secondo la legge 398/1991, a seguito di rilievi su presunti errori formali. Ho però notizia di una sentenza della commissione tributaria provinciale di Lodi che ha accolto il ricorso dell’associazione annullando l’accertamento dell’ufficio. È vero?
P.B. - ROMA
La risposta è affermativa. I benefici fiscali spettanti alle associazioni sportive dilettantistiche sono “salvi”, anche se l’associazione ha commesso qualche errore formale. Nel caso menzionato dal lettore, la Commissione tributaria provinciale di Lodi ha annullato l’accertamento del Fisco che aveva “trasformato” un’associazione sportiva (centro ippico) in un’impresa commerciale (sentenza 47/18, della prima sezione, depositata il 18 giugno 2018). Per la Commissione tributaria provinciale di Lodi, «la tesi sviluppata dall’ufficio si può definire assolutamente indiziaria, priva di prove e di concreti elementi che possano servire ad inquadrare l’attività svolta come commerciale e al di fuori dell’associazione».
La sentenza dei giudici di primo grado va nella giusta direzione indicata dalla stessa agenzia delle Entrate, con la circolare 18/E/2018. Per l’agenzia delle Entrate, il comportamento concludente “salva” le agevolazioni fiscali, anche se le associazioni o le società sportive si sono dimenticate di comunicare l’opzione per il regime speciale, di cui alla legge 398/1991. Questo regime prevede modalità di determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’Iva, nonché norme di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. La “dimenticanza” di comunicare l’opzione può essere punita con una sanzione variabile da 250 a 2mila euro.