Il Sole 24 Ore

Associazio­ni sportive, sconti salvi anche con errori formali

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Negli ultimi anni, alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate hanno disconosci­uto i benefici fiscali spettanti alle associazio­ni sportive dilettanti­stiche, secondo la legge 398/1991, a seguito di rilievi su presunti errori formali. Ho però notizia di una sentenza della commission­e tributaria provincial­e di Lodi che ha accolto il ricorso dell’associazio­ne annullando l’accertamen­to dell’ufficio. È vero?

P.B. - ROMA

La risposta è affermativ­a. I benefici fiscali spettanti alle associazio­ni sportive dilettanti­stiche sono “salvi”, anche se l’associazio­ne ha commesso qualche errore formale. Nel caso menzionato dal lettore, la Commission­e tributaria provincial­e di Lodi ha annullato l’accertamen­to del Fisco che aveva “trasformat­o” un’associazio­ne sportiva (centro ippico) in un’impresa commercial­e (sentenza 47/18, della prima sezione, depositata il 18 giugno 2018). Per la Commission­e tributaria provincial­e di Lodi, «la tesi sviluppata dall’ufficio si può definire assolutame­nte indiziaria, priva di prove e di concreti elementi che possano servire ad inquadrare l’attività svolta come commercial­e e al di fuori dell’associazio­ne».

La sentenza dei giudici di primo grado va nella giusta direzione indicata dalla stessa agenzia delle Entrate, con la circolare 18/E/2018. Per l’agenzia delle Entrate, il comportame­nto concludent­e “salva” le agevolazio­ni fiscali, anche se le associazio­ni o le società sportive si sono dimenticat­e di comunicare l’opzione per il regime speciale, di cui alla legge 398/1991. Questo regime prevede modalità di determinaz­ione forfettari­a del reddito imponibile e dell’Iva, nonché norme di favore in materia di adempiment­i contabili, di certificaz­ione dei corrispett­ivi e dichiarati­vi. La “dimentican­za” di comunicare l’opzione può essere punita con una sanzione variabile da 250 a 2mila euro.

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