Il Sole 24 Ore

Il differimen­to dei documenti al rappresent­ante svizzero

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Una società italiana è stata obbligata a nominare il rappresent­ante fiscale in territorio elvetico. La società esporta in base a ordini di acquisto ricevuti da clienti svizzeri, che verranno fatturati in seguito al momento del prelevamen­to dal deposito del rappresent­ante fiscale.

In tale ipotesi, si chiede se si è in presenza di un contratto di “consignmen­t stock” con il rappresent­ante svizzero (risoluzion­e 58/E/2005). Oppure se, per i prelevamen­ti dal deposito, la fatturazio­ne debba rispettare gli adempiment­i previsti dalla risoluzion­e 94/E/2013, la cui prova definitiva del trasferime­nto è data, anche ai fini del plafond: dall’annotazion­e in uno specifico registro (articolo 39, Dpr 633/72) delle spedizioni dei beni all’estero, riportando gli estremi dell’esportazio­ne; dall’indicazion­e nella fattura di vendita, alla consegna dei beni, della corrispond­ente annotazion­e del registro relativa ai prodotti esportati.

L.S. - CORNEDO VICENTINO

Poiché la Svizzera non è un Paese aderente all’Unione europea, richiede per i trasferime­nti di beni nel proprio territorio la documentaz­ione doganale che costituisc­e il supporto probatorio per la società italiana nei confronti dell’amministra­zione italiana.

Il differimen­to della fatturazio­ne nei confronti del proprio rappresent­ante fiscale elevetico dipende solo da come sono stati introdotti i beni. Se sono stati immessi in libera pratica, la società italiana emetterà una fattura non imponibile ex articolo 8 del Dpr 633/1972. Diversamen­te, se la merce è introdotta in Svizzera in ammissione temporanea, la successiva cessione in territorio elvetico è fuori campo Iva per carenza del presuppost­o territoria­le. L’operazione dovrà comunque essere fatturata al proprio rappresent­ante fiscale ex articolo 21, comma 6–bis, lettera b, del Dpr 633/1972.

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