Stabilizzabile il precario in servizio da agosto 2018
Sono un lavoratore precario impiegato nella pubblica amministrazione e sono in possesso di due requisiti su tre previsti dal Dlgs 75/2017, all’articolo 20, per la stabilizzazione.
Il requisito mancante prevede che il lavoratore sia stato in servizio, anche per un solo giorno, dopo il 28 agosto 2015 con un contratto a tempo determinato presso l’amministrazione pubblica che deve procedere alla stabilizzazione. Ho cominciato 16 agosto 2018 e sono tutt’ora in servizio. Ho diritto lo stesso all’assunzione a tempo indeterminato?
A.T. - CITTÀ DI CASTELLO
La risposta è affermativa. Il comma 1 dell’articolo 20 del Dl 75/2017 fissa tre requisiti di base per l’accesso al beneficio richiedendo che essi debbano essere goduti dalla platea dei possibili beneficiari contestualmente e integralmente. Il requisito base è dato dalla decorrenza del beneficio che il legislatore determina in una data “successiva” alla data di entrata in vigore della legge delega 124/2015, genericamente determinata in una data qualsiasi purché successiva al 28 agosto 2015 e quindi anche nel caso del lettore. Al contrario, qualora il contratto a tempo determinato, che costituisce la causa del rapporto di precariato, sia decorso prima di tale data viene a mancare il requisito base per entrare nella platea degli aventi diritto al beneficio della stabilizzazione. Il requisito dell’essere o essere stati in servizio anche un solo giorno dopo il 28 agosto 2015 vale anche per quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo ove si configura la possibilità di bandire da parte degli enti «procedure concorsuali riservate non superiori al 50 per cento».