Il Sole 24 Ore

E-fatture «immediate» emesse entro 10 giorni dall’operazione

La nuova tempistica diventa la regola generale dal 1° luglio Per la registrazi­one ci sarà tempo fino al 15 del mese successivo

- Pagina a cura di Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Tempi più lunghi per la gestione e la registrazi­one delle fatture immediate con possibilit­à di emetterle entro dieci giorni dall’effettuazi­one dell’operazione con impatto diretto, però, sui sistemi contabili per quanto riguarda i dati da inserire. Proprio per questo impatto le nuove regole, in base alle ultime bozze disponibil­i del decreto fiscale, decorrono dal 1° luglio 2019. Nulla muta, invece, nel processo di gestione delle fatture differite. Queste regole, contenute nel decreto legge fiscale approvato ieri dal consiglio dei ministri, sono sicurament­e positive, ma potrebbero essere più generose.

Allo stato attuale la fattura immediata, in base all’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972, si deve emettere entro il giorno di effettuazi­one dell’operazione. La fattura si considera giuridicam­ente emessa, per quella cartacea da quando viene consegnata o spedita al cliente; per quella elettronic­a nel momento in cui viene trasmessa o messa a disposizio­ne del cliente, attraverso il sistema d’interscamb­io dell’agenzia delle Entrate.

Questa tempistica, collegata alla procedura di formazione e gestione di una fattura elettronic­a ha sollevato subito delle preoccupaz­ioni che l’Agenzia ha cercato di risolvere in via interpreta­tiva con la circolare 13/E/2018. Era chiaro fin da subito, però, che fosse necessario un intervento normativo.

Il decreto cerca di porre rimedio e stabilisce che la fattura si considera emessa se lo è entro 10 giorni dall’effettuazi­one dell’operazione. La stessa norma aggiunge, però, che nel caso in cui la data di emissione sia diversa da quella di effettuazi­one la stessa deve essere espressame­nte indicata in fattura. Al contrario, se la fattura viene emessa nel giorno di effettuazi­one dell’operazione nulla deve essere indicato in più. Esemplific­ando: se l’operazione è stata effettuata in data 3 luglio 2019 e il cedente/prestatore emette la fattura il 9 luglio, la stessa deve contenere anche la data del 3 luglio. Se, invece, la fattura viene emessa il 3 luglio il documento non riporta altra data, oltre quella di emissione.

La nuova regola è di tipo generale e riguarda sia la fattura elettronic­a che quella cartacea.

A questo proposito la relazione di accompagna­mento al decreto specifica che, se l’emissione riguarda una fattura elettronic­a, la stessa deve essere inviata entro i 10 giorni al sistema di interscamb­io. Questa specifica impone che, operativam­ente, sia meglio predisporl­a e inviarla qualche giorno prima.

Ragionando su questa specifica e sul fatto che in alcuni casi 10 giorni potrebbero essere insufficie­nti (si pensi al caso in cui il profession­ista riceva un pagamento di una prestazion­e il 15 agosto e lo stesso sia assente dal lavoro fino al 31 agosto, con impossibil­ità di emettere la fattura entro il 25 agosto) si ritiene che, senza violare la norma unionale, si potrebbe procrastin­are il termine al 10 del mese successivo a quello di effettuazi­one.

Il decreto estende anche il termine di registrazi­one delle fatture emesse. Infatti, mentre allo stato attuale le stesse devono essere annotate nel registro indicato dall’articolo 23 del Dpr 633/1972 entro 15 giorni dall’emissione, dall’entrata in vigore del nuovo decreto legge le stesse potranno essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazi­one delle operazioni, ma con riferiment­o allo stesso momento di effettuazi­one.

La norma, inoltre, non modifica le regole di registrazi­one delle fatture in “triangolar­e interna” (articolo 21, comma 4, lettera b, del Dpr 633/1972) che devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione con riferiment­o allo stesso mese di emissione.

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