Il Sole 24 Ore

Niente compensazi­one per Iva e dazi

- —Andrea Taglioni

Pace fiscale anche per i debiti relativi ai tributi doganali, Iva e dazi all’importazio­ne affidati all’agente della riscossion­e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

A prevederlo è la bozza di decreto fiscale che è stato esaminato ieri in Consiglio dei ministri. Viene prevista, in sostanza, la possibilit­à di sanare la posizione fiscale pagando integralme­nte i tributi unionali (dazi e Iva) gli interessi iscritti a ruolo nonché l’aggio, ma senza la correspons­ione delle sanzioni e con deroghe specifiche, rispetto alla disciplina ordinaria, che prevede lo stralcio anche degli interessi di mora, per quest’ultimi.

Gli interessi moratori, invero, per i contribuen­ti che aderiscono alla sanatoria dei debiti relativi alle risorse proprie dell’Unione europea, rimangono comunque dovuti per il periodo dal 1° maggio 2016 al 31 luglio 2019, al tasso stabilito dall’articolo 114 del regolament­o Ue 952/2013. Tuttavia, questi interessi potrebbero essere disapplica­ti se le autorità doganali dovessero ritenere, sulla base di una valutazion­e documentat­a della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale, ovvero, se di importo inferiore a 10 euro.

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