Niente compensazione per Iva e dazi
Pace fiscale anche per i debiti relativi ai tributi doganali, Iva e dazi all’importazione affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
A prevederlo è la bozza di decreto fiscale che è stato esaminato ieri in Consiglio dei ministri. Viene prevista, in sostanza, la possibilità di sanare la posizione fiscale pagando integralmente i tributi unionali (dazi e Iva) gli interessi iscritti a ruolo nonché l’aggio, ma senza la corresponsione delle sanzioni e con deroghe specifiche, rispetto alla disciplina ordinaria, che prevede lo stralcio anche degli interessi di mora, per quest’ultimi.
Gli interessi moratori, invero, per i contribuenti che aderiscono alla sanatoria dei debiti relativi alle risorse proprie dell’Unione europea, rimangono comunque dovuti per il periodo dal 1° maggio 2016 al 31 luglio 2019, al tasso stabilito dall’articolo 114 del regolamento Ue 952/2013. Tuttavia, questi interessi potrebbero essere disapplicati se le autorità doganali dovessero ritenere, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale, ovvero, se di importo inferiore a 10 euro.