Buco applicativo per l’esterometro
L’ambito di applicazione dell’esterometro – la comunicazione telematica delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia – risulta ancora incerto, soprattutto in relazione alle operazioni poste in essere da soggetti identificati (direttamente, oppure a mezzo di rappresentante fiscale) in Italia.
La causa sta nelle incoerenze interne alla legislazione di riferimento, cui la circolare 13/E/2018 ha potuto ovviare solo in parte. In effetti, lo scenario normativo proposto dalla legge di Bilancio 2018 risultava chiaro e coeso, nel senso che l’esterometro era destinato a coprire tutte le fattispecie non interessate all’obbligo di fattura elettronica, così da garantire all’amministrazione un flusso di informazioni completo e coerente. La situazione è cambiata quando – con la circolare 13/E/2018 – si è dovuto prendere atto delle differenze tra la normativa domestica e l’autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell’Unione circa i soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche. Nell’interpretare la norma nazionale in senso conforme all’autorizzazione del Consiglio, la circolare 13/ E/2018 ha riconosciuto che gli obblighi di fatturazione elettronica riguardano i soli soggetti stabiliti in Italia.