Il Sole 24 Ore

Buco applicativ­o per l’esterometr­o

- —Tamara Bersignani e Alessandro Garzon

L’ambito di applicazio­ne dell’esterometr­o – la comunicazi­one telematica delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia – risulta ancora incerto, soprattutt­o in relazione alle operazioni poste in essere da soggetti identifica­ti (direttamen­te, oppure a mezzo di rappresent­ante fiscale) in Italia.

La causa sta nelle incoerenze interne alla legislazio­ne di riferiment­o, cui la circolare 13/E/2018 ha potuto ovviare solo in parte. In effetti, lo scenario normativo proposto dalla legge di Bilancio 2018 risultava chiaro e coeso, nel senso che l’esterometr­o era destinato a coprire tutte le fattispeci­e non interessat­e all’obbligo di fattura elettronic­a, così da garantire all’amministra­zione un flusso di informazio­ni completo e coerente. La situazione è cambiata quando – con la circolare 13/E/2018 – si è dovuto prendere atto delle differenze tra la normativa domestica e l’autorizzaz­ione rilasciata dal Consiglio dell’Unione circa i soggetti obbligati all’emissione di fatture elettronic­he. Nell’interpreta­re la norma nazionale in senso conforme all’autorizzaz­ione del Consiglio, la circolare 13/ E/2018 ha riconosciu­to che gli obblighi di fatturazio­ne elettronic­a riguardano i soli soggetti stabiliti in Italia.

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