Nessuna sanzione per l’invio entro la liquidazione
Salvo il cessionario che detrae l’Iva sulla base di una fattura su carta
La moratoria delle sanzioni prevista per il primo semestre del 2019 dalle ultime bozze disponibili del decreto fiscale per l’emissione della fattura elettronica si estende alle regolarizzazioni e agli adempimenti del cessionario/committente che, avendo ricevuto una fattura cartacea, ha provveduto illegittimamente a registrare e detrarre la relativa Iva.
A questa conclusione si giunge attraverso una lettura sistematica della disposizione contenuta nel decreto fiscale (approvato ieri dal Consiglio dei ministri) che prevede la moratoria per le fatture emesse.
In effetti il decreto, per evitare di prorogare il termine di attuazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, modificando l’articolo 1, comma 6, del Dlgs 127/2015, prevede che per il primo semestre del 2019 le sanzioni indicate all’articolo 6 del decreto legislativo 471/1997 per l’emittente e il cessionario/committente non si applicano se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di liquidazione relativo al momento di effettuazione dell’operazione.
Le stesse sanzioni si applicano nella misura del 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di liquidazione del periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Esemplificando: se un contribuente mensile emette il 15 febbraio (vale a dire entro il termine di liquidazione) una fattura elettronica immediata, la cui effettuazione si è verificata nel mese di gennaio 2019, le sanzioni non si applicano. Al contrario, se un operatore mensile emette una fattura elettronica, relativa a un’operazione effettuata a gennaio 2019, il 15 marzo e quindi entro la liquidazione successiva a quella relativa al momento di esigibilità, le sanzioni dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997 si applicano nella misura del 20 per cento.
Estendendo il principio anche al cessionario, lo stesso che procede, ad esempio, a detrarre l’Iva sulla base di una fattura cartacea erroneamente emessa dal cedente eviterà le sanzioni se riceverà la fattura entro il termine della propria liquidazione. In pratica se un cessionario/committente riceve una fattura cartacea il 20 gennaio 2019 e detrae la relativa imposta nella liquidazione di febbraio non subirà alcuna sanzione se riceve la fattura elettronica entro il 16 febbraio. Al contrario, se riceve la fattura elettronica entro il 16 marzo (avendo liquidato le imposte a febbraio) le sanzioni dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997 saranno ridotte al 20 per cento.
Ovviamente, come specifica la relazione di accompagnamento al decreto, il cessionario/committente potrà sempre utilizzare la procedura della regolarizzazione della cosiddetta “fattura spia” in base all’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997.
Inoltre, sia per l’emittente che per il destinatario, in caso di emissione in ritardo della fattura elettronica che dia luogo all’applicazione delle predette sanzioni sarà possibile utilizzare il ravvedimento operoso.