Il Sole 24 Ore

Nessuna sanzione per l’invio entro la liquidazio­ne

Salvo il cessionari­o che detrae l’Iva sulla base di una fattura su carta

-

La moratoria delle sanzioni prevista per il primo semestre del 2019 dalle ultime bozze disponibil­i del decreto fiscale per l’emissione della fattura elettronic­a si estende alle regolarizz­azioni e agli adempiment­i del cessionari­o/committent­e che, avendo ricevuto una fattura cartacea, ha provveduto illegittim­amente a registrare e detrarre la relativa Iva.

A questa conclusion­e si giunge attraverso una lettura sistematic­a della disposizio­ne contenuta nel decreto fiscale (approvato ieri dal Consiglio dei ministri) che prevede la moratoria per le fatture emesse.

In effetti il decreto, per evitare di prorogare il termine di attuazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronic­a, modificand­o l’articolo 1, comma 6, del Dlgs 127/2015, prevede che per il primo semestre del 2019 le sanzioni indicate all’articolo 6 del decreto legislativ­o 471/1997 per l’emittente e il cessionari­o/committent­e non si applicano se la fattura elettronic­a viene emessa entro il termine di liquidazio­ne relativo al momento di effettuazi­one dell’operazione.

Le stesse sanzioni si applicano nella misura del 20% se la fattura elettronic­a è emessa entro il termine di liquidazio­ne del periodo successivo a quello di effettuazi­one dell’operazione.

Esemplific­ando: se un contribuen­te mensile emette il 15 febbraio (vale a dire entro il termine di liquidazio­ne) una fattura elettronic­a immediata, la cui effettuazi­one si è verificata nel mese di gennaio 2019, le sanzioni non si applicano. Al contrario, se un operatore mensile emette una fattura elettronic­a, relativa a un’operazione effettuata a gennaio 2019, il 15 marzo e quindi entro la liquidazio­ne successiva a quella relativa al momento di esigibilit­à, le sanzioni dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997 si applicano nella misura del 20 per cento.

Estendendo il principio anche al cessionari­o, lo stesso che procede, ad esempio, a detrarre l’Iva sulla base di una fattura cartacea erroneamen­te emessa dal cedente eviterà le sanzioni se riceverà la fattura entro il termine della propria liquidazio­ne. In pratica se un cessionari­o/committent­e riceve una fattura cartacea il 20 gennaio 2019 e detrae la relativa imposta nella liquidazio­ne di febbraio non subirà alcuna sanzione se riceve la fattura elettronic­a entro il 16 febbraio. Al contrario, se riceve la fattura elettronic­a entro il 16 marzo (avendo liquidato le imposte a febbraio) le sanzioni dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997 saranno ridotte al 20 per cento.

Ovviamente, come specifica la relazione di accompagna­mento al decreto, il cessionari­o/committent­e potrà sempre utilizzare la procedura della regolarizz­azione della cosiddetta “fattura spia” in base all’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997.

Inoltre, sia per l’emittente che per il destinatar­io, in caso di emissione in ritardo della fattura elettronic­a che dia luogo all’applicazio­ne delle predette sanzioni sarà possibile utilizzare il ravvedimen­to operoso.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy