Il Sole 24 Ore

Pvc definiti solo con adesione integrale

Chiusura agevolata per i processi verbali: stralciati interessi e sanzioni

- Rosanna Acierno

La pace fiscale passa per l’adesione integrale a tutti i rilevi contenuti nel Pvc, anche relativi ad imposte dovute per immobili all’estero e anche in caso di omessa presentazi­one della dichiarazi­one, con stralcio di sanzioni e interessi. Confermata la definizion­e degli accertamen­ti con adesione, degli inviti a comparire e degli atti impositivi, esclusi gli avvisi bonari. Sono questi i termini della sanatoria.

Sarà possibile definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazi­one consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto. Potranno essere definiti i Pvc in cui siano contestate violazioni (asseritame­nte) commesse dal 2013 al 2018, non solo in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap, ma anche di contributi previdenzi­ali, ritenute, imposte sostitutiv­e, imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e imposta sul valore delle attività finanziari­e detenute all’estero (Ivafe). L’eventuale notifica, prima dell’entrata in vigore del decreto, di un avviso di accertamen­to a seguito del Pvc costituisc­e causa preclusiva alla definizion­e agevolata.

L’adesione al nuovo istituto dovrà essere effettuata mediante la presentazi­one, entro il 31 maggio 2019, di una dichiarazi­one integrativ­a, per ciascun periodo di imposta per il quale non siano ancora scaduti i termini di accertamen­to (tenendo conto anche dell’eventuale raddoppio dei termini applicabil­e per violazioni penali fino al periodo di imposta 2015), e il pagamento, entro lo stesso termine, delle maggiori imposte autoliquid­ate, senza sanzioni e interessi.

Tutto questo, anche qualora la dichiarazi­one originaria non sia stata mai presentata e a condizione che la definizion­e riguardi tutti i rilievi del Pvc. Potranno essere definiti anche i rilievi riguardant­i le risorse proprie tradiziona­li, versando però in tal caso oltre alle maggiori imposte anche gli interessi di mora calcolati dal 1° maggio 2016. Ai fini del pagamento delle maggiori imposte, non potranno essere utilizzati crediti di imposta.

È espressame­nte previsto che, fermo restando il versamento in un’unica soluzione o della prima rata entro il termine del 31 maggio 2019, le restanti somme potranno essere versate, al massimo, fino a venti rate trimestral­i complessiv­e, a prescinder­e dall’importo, senza possibilit­à di compensazi­one. In caso di mancata definizion­e integrale entro il 31 maggio 2019, le violazioni del Pvc notificato entro il termine di entrata in vigore del decreto non si riterranno regolarizz­ate e l’ufficio procederà all’ordinaria attività di accertamen­to con tempi allungati. Se confermato, in caso di mancata definizion­e del Pvc, per le violazioni contestate per i periodi di imposta fino al 2015, gli uffici avranno due anni in più per emettere l’avviso di accertamen­to.

In caso di presentazi­one della dichiarazi­one e per violazioni rilevate in sede di Pvc non definito per il 2013, i termini dell’accertamen­to scadrebber­o il 31 dicembre 2020 (non il 31 dicembre 2018), per quelle asseritame­nte commesse nel 2014, i nuovi termini scadrebber­o il 31 dicembre 2021 (non il 31 dicembre 2019) e, infine per quelle commesse nel 2015, i termini scadrebber­o il 31 dicembre 2022 (non il 31 dicembre 2020).

Gli atti impositivi, quali gli avvisi di accertamen­to, gli avvisi di rettifica e liquidazio­ne e gli atti di recupero (ma non anche gli avvisi bonari) notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabil­i alla stessa data, potranno essere definiti mediante il pagamento delle imposte accertate, con stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi, entro trenta giorni dalla medesima data o (se più ampio) entro il termine successivo stabilito dall’ufficio per l’invito a comparire nell’ambito del procedimen­to di accertamen­to con adesione.

Anche le somme richieste mediante inviti al contraddit­torio notificati entro la data di entrata in vigore del decreto potranno essere definite mediante il pagamento, entro trenta giorni dal medesimo termine, delle sole imposte. Infine, anche gli accertamen­ti con adesione sottoscrit­ti entro la data di entrata in vigore del decreto potranno essere perfeziona­ti mediante il pagamento, entro 20 giorni dalla relativa sottoscriz­ione, delle imposte ridetermin­ate. I pagamenti delle imposte dovranno essere effettuati con versamenti in un’unica soluzione o ratealment­e in otto rate trimestral­i (20 rate per importi superiori a 50mila euro) senza possibilit­à di avvalersi della compensazi­one.

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