Pvc definiti solo con adesione integrale
Chiusura agevolata per i processi verbali: stralciati interessi e sanzioni
La pace fiscale passa per l’adesione integrale a tutti i rilevi contenuti nel Pvc, anche relativi ad imposte dovute per immobili all’estero e anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione, con stralcio di sanzioni e interessi. Confermata la definizione degli accertamenti con adesione, degli inviti a comparire e degli atti impositivi, esclusi gli avvisi bonari. Sono questi i termini della sanatoria.
Sarà possibile definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto. Potranno essere definiti i Pvc in cui siano contestate violazioni (asseritamente) commesse dal 2013 al 2018, non solo in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap, ma anche di contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). L’eventuale notifica, prima dell’entrata in vigore del decreto, di un avviso di accertamento a seguito del Pvc costituisce causa preclusiva alla definizione agevolata.
L’adesione al nuovo istituto dovrà essere effettuata mediante la presentazione, entro il 31 maggio 2019, di una dichiarazione integrativa, per ciascun periodo di imposta per il quale non siano ancora scaduti i termini di accertamento (tenendo conto anche dell’eventuale raddoppio dei termini applicabile per violazioni penali fino al periodo di imposta 2015), e il pagamento, entro lo stesso termine, delle maggiori imposte autoliquidate, senza sanzioni e interessi.
Tutto questo, anche qualora la dichiarazione originaria non sia stata mai presentata e a condizione che la definizione riguardi tutti i rilievi del Pvc. Potranno essere definiti anche i rilievi riguardanti le risorse proprie tradizionali, versando però in tal caso oltre alle maggiori imposte anche gli interessi di mora calcolati dal 1° maggio 2016. Ai fini del pagamento delle maggiori imposte, non potranno essere utilizzati crediti di imposta.
È espressamente previsto che, fermo restando il versamento in un’unica soluzione o della prima rata entro il termine del 31 maggio 2019, le restanti somme potranno essere versate, al massimo, fino a venti rate trimestrali complessive, a prescindere dall’importo, senza possibilità di compensazione. In caso di mancata definizione integrale entro il 31 maggio 2019, le violazioni del Pvc notificato entro il termine di entrata in vigore del decreto non si riterranno regolarizzate e l’ufficio procederà all’ordinaria attività di accertamento con tempi allungati. Se confermato, in caso di mancata definizione del Pvc, per le violazioni contestate per i periodi di imposta fino al 2015, gli uffici avranno due anni in più per emettere l’avviso di accertamento.
In caso di presentazione della dichiarazione e per violazioni rilevate in sede di Pvc non definito per il 2013, i termini dell’accertamento scadrebbero il 31 dicembre 2020 (non il 31 dicembre 2018), per quelle asseritamente commesse nel 2014, i nuovi termini scadrebbero il 31 dicembre 2021 (non il 31 dicembre 2019) e, infine per quelle commesse nel 2015, i termini scadrebbero il 31 dicembre 2022 (non il 31 dicembre 2020).
Gli atti impositivi, quali gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e liquidazione e gli atti di recupero (ma non anche gli avvisi bonari) notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, potranno essere definiti mediante il pagamento delle imposte accertate, con stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi, entro trenta giorni dalla medesima data o (se più ampio) entro il termine successivo stabilito dall’ufficio per l’invito a comparire nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.
Anche le somme richieste mediante inviti al contraddittorio notificati entro la data di entrata in vigore del decreto potranno essere definite mediante il pagamento, entro trenta giorni dal medesimo termine, delle sole imposte. Infine, anche gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto potranno essere perfezionati mediante il pagamento, entro 20 giorni dalla relativa sottoscrizione, delle imposte rideterminate. I pagamenti delle imposte dovranno essere effettuati con versamenti in un’unica soluzione o ratealmente in otto rate trimestrali (20 rate per importi superiori a 50mila euro) senza possibilità di avvalersi della compensazione.