Nuova rottamazione con la chance di compensare i ruoli con i crediti
Domanda entro il 30 aprile Pagamento, senza interessi di mora e sanzioni, in 5 anni I requisiti di ammissione per chi è decaduto dalla seconda edizione
Pagina a cura di Riammissione incondizionata per i contribuenti decaduti dalla prima sanatoria, mentre chi è entrato nella rottamazione-bis deve allinearsi ai pagamenti mancanti entro il 7 dicembre. La rottamazione-ter ha un intreccio complicato con le due precedenti versioni della definizione dei ruoli. Occorre dunque che sul punto lo schema di Dl fiscale collegato alla manovra non lasci margini di ambiguità, anche in considerazione dell’imminente scadenza della rottamazione-bis.
La nuova rottamazione
Le regole sono in larga parte mutuate dalla disciplina precedente. Sono ammessi alla definizione tutti gli affidamenti eseguiti all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 sino alla fine del 2017. Lo sconto è rappresentato dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora e l’istanza va presentata entro il 30 aprile 2019. Con la trasmissione della domanda, inoltre, si bloccano tutte le procedure esecutive e cautelari (fermo amministrativo e ipoteca). È altresì confermato che la rottamazione si perfeziona solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate di legge. Non c’è spazio quindi al lieve inadempimento. Il pagamento può essere sempre eseguito attraverso la compensazione con i crediti certificati per appalti e forniture vantati verso la pubblica amministrazione. Una delle novità di maggior rilievo è rappresentata dalla tempistica dei versamenti delle somme dovute. Nello schema di decreto legge sono infatti previste due rate annuali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, per un massimo di cinque annualità. Proprio questo sensibile allungamento dei termini ha richiesto un raccordo con le precedenti versioni della rottamazione, al fine di “ripescare” i contribuenti che non ce l’hanno fatta a rispettare le vecchie scadenze.
La prima rottamazione
I debitori che hanno presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, in base all’articolo 6 del Dl 193/2016, e che per qualsiasi motivo non fossero riusciti a onorare l’impegno a pagare gli importi dovuti, non hanno potuto beneficiare della riapertura dei termini disposta con l’articolo 1 del Dl 148/2017 (seconda rottamazione). Quest’ultima norma, infatti, li escludeva espressamente, con la sola eccezione di chi non aveva versato le rate scadute a fine 2016 delle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016. Nel nuovo decreto legge i decaduti della prima sanatoria sono invece ammessi senza condizioni di sorta, in considerazione della indubbia maggiore convenienza della disciplina. Non rilevano eventuali debiti scaduti di dilazioni pregresse.
La seconda rottamazione
Gli ammessi alla definizione, secondo l’articolo 1 del Dl 148/2017, rientravano in tre tipologie:
a) soggetti con carichi affidati dal 1°al 30 settembre 2017;
b) soggetti con carichi ante 2017 che, dopo aver presentato domanda per la prima rottamazione, se la sono vista rigettare per non aver pagato integralmente le rate scadute a fine 2016 riferite a dilazioni pregresse;
c) soggetti con carichi ante 2017 mai inclusi in precedenti istanze di definizione agevolata.
Neicasia)ec)èpossibilerientrarenei beneficidellarottamazione-tersolopagando entro il 7 dicembre tutte le rate scadute sino a ottobre 2018. Si tratta di una rimessione in termini la cui attuazionerappresentaunacondizionediaccessoallaterzarottamazione.Unavolta rispettatalascadenzadel7dicembre,le somme residue, pari al 20% del totale, potranno essere pagate entro cinque anni. Come si vede, se la norma non cambia,laconvenienzaapassaredalla rottamazione-bisaquellaternonèmoltoelevata,poichériguardaunaporzione minoritaria del carico complessivo.
I contribuenti che si trovavano nel caso b (ripescati dalla prima rottamazione) avrebbero dovuto pagare in un’unica soluzione le rate scadute a fine 2016 entro lo scorso mese di luglio. In questo caso è stabilito che se il debitore non ha ottemperato a tale obbligo può accedere alla rottamazione-ter senza condizioni di sorta e per il totale del carico residuo.