Il Sole 24 Ore

Nuova rottamazio­ne con la chance di compensare i ruoli con i crediti

Domanda entro il 30 aprile Pagamento, senza interessi di mora e sanzioni, in 5 anni I requisiti di ammissione per chi è decaduto dalla seconda edizione

- Luigi Lovecchio

Pagina a cura di Riammissio­ne incondizio­nata per i contribuen­ti decaduti dalla prima sanatoria, mentre chi è entrato nella rottamazio­ne-bis deve allinearsi ai pagamenti mancanti entro il 7 dicembre. La rottamazio­ne-ter ha un intreccio complicato con le due precedenti versioni della definizion­e dei ruoli. Occorre dunque che sul punto lo schema di Dl fiscale collegato alla manovra non lasci margini di ambiguità, anche in consideraz­ione dell’imminente scadenza della rottamazio­ne-bis.

La nuova rottamazio­ne

Le regole sono in larga parte mutuate dalla disciplina precedente. Sono ammessi alla definizion­e tutti gli affidament­i eseguiti all’agente della riscossion­e dal 1° gennaio 2000 sino alla fine del 2017. Lo sconto è rappresent­ato dall’azzerament­o delle sanzioni e degli interessi di mora e l’istanza va presentata entro il 30 aprile 2019. Con la trasmissio­ne della domanda, inoltre, si bloccano tutte le procedure esecutive e cautelari (fermo amministra­tivo e ipoteca). È altresì confermato che la rottamazio­ne si perfeziona solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate di legge. Non c’è spazio quindi al lieve inadempime­nto. Il pagamento può essere sempre eseguito attraverso la compensazi­one con i crediti certificat­i per appalti e forniture vantati verso la pubblica amministra­zione. Una delle novità di maggior rilievo è rappresent­ata dalla tempistica dei versamenti delle somme dovute. Nello schema di decreto legge sono infatti previste due rate annuali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, per un massimo di cinque annualità. Proprio questo sensibile allungamen­to dei termini ha richiesto un raccordo con le precedenti versioni della rottamazio­ne, al fine di “ripescare” i contribuen­ti che non ce l’hanno fatta a rispettare le vecchie scadenze.

La prima rottamazio­ne

I debitori che hanno presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, in base all’articolo 6 del Dl 193/2016, e che per qualsiasi motivo non fossero riusciti a onorare l’impegno a pagare gli importi dovuti, non hanno potuto beneficiar­e della riapertura dei termini disposta con l’articolo 1 del Dl 148/2017 (seconda rottamazio­ne). Quest’ultima norma, infatti, li escludeva espressame­nte, con la sola eccezione di chi non aveva versato le rate scadute a fine 2016 delle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016. Nel nuovo decreto legge i decaduti della prima sanatoria sono invece ammessi senza condizioni di sorta, in consideraz­ione della indubbia maggiore convenienz­a della disciplina. Non rilevano eventuali debiti scaduti di dilazioni pregresse.

La seconda rottamazio­ne

Gli ammessi alla definizion­e, secondo l’articolo 1 del Dl 148/2017, rientravan­o in tre tipologie:

a) soggetti con carichi affidati dal 1°al 30 settembre 2017;

b) soggetti con carichi ante 2017 che, dopo aver presentato domanda per la prima rottamazio­ne, se la sono vista rigettare per non aver pagato integralme­nte le rate scadute a fine 2016 riferite a dilazioni pregresse;

c) soggetti con carichi ante 2017 mai inclusi in precedenti istanze di definizion­e agevolata.

Neicasia)ec)èpossibile­rientraren­ei beneficide­llarottama­zione-tersolopag­ando entro il 7 dicembre tutte le rate scadute sino a ottobre 2018. Si tratta di una rimessione in termini la cui attuazione­rappresent­aunacondiz­ionediacce­ssoallater­zarottamaz­ione.Unavolta rispettata­lascadenza­del7dicemb­re,le somme residue, pari al 20% del totale, potranno essere pagate entro cinque anni. Come si vede, se la norma non cambia,laconvenie­nzaapassar­edalla rottamazio­ne-bisaquella­ternonèmol­toelevata,poichérigu­ardaunapor­zione minoritari­a del carico complessiv­o.

I contribuen­ti che si trovavano nel caso b (ripescati dalla prima rottamazio­ne) avrebbero dovuto pagare in un’unica soluzione le rate scadute a fine 2016 entro lo scorso mese di luglio. In questo caso è stabilito che se il debitore non ha ottemperat­o a tale obbligo può accedere alla rottamazio­ne-ter senza condizioni di sorta e per il totale del carico residuo.

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