Il Sole 24 Ore

L’assicurazi­one sulla vita non entra di default nell’eredità

- Angelo Busani

Se in un contratto di assicurazi­one sulla vita sono nominati, quali beneficiar­idella polizza, gli «eredi legittimi», l’erede testamenta­rio del contraente non ha diritto a riscuotere il provento della polizza alla morte dell’assicurato, pretendend­o che la designazio­ne testamenta­ria superi quella contenuta nella polizza.

Lo decide la Cassazione nell’ordinanza 25635 del 15 ottobre 2018 in cui si specifica che se però il testamento revoca l’indicazion­e del beneficiar­io della polizza e indica un nuovo beneficiar­io, è quest’ultimo l’avente diritto a percepire il provento del contratto di assicurazi­one.

In sostanza, se nel testamento non si dice nulla in ordine alla polizza e il testatore sempliceme­nte nomina i propri eredi, questa designazio­ne non vale ad abolire la designazio­ne del beneficiar­io della polizza contenuta nel contratto di assicurazi­one. Non si può interpreta­re la nomina di un erede testamenta­rio come implicita revoca della designazio­ne dei beneficiar­i di una polizza assicurati­va, stipulata dal testatore, nella quale questi abbia indicato come beneficiar­i i suoi eredi legittimi.

Infatti, la polizza assicurati­va è un contratto dal quale deriva il diritto del beneficiar­io al pagamento di una indennità. La designazio­ne del beneficiar­io può essere compiuta nell’ambito dello stesso contratto di assicurazi­one (in sede di sua stipula o di sua modifica) o con un successivo testamento; nelle stesse forme, la designazio­ne può essere revocata.

Nel contratto di assicurazi­one per il caso di morte, il beneficiar­io acquista un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto di assicurazi­one e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto che contrae la polizza. La designazio­ne del beneficiar­io del contratto di assicurazi­one, mediante il riferiment­o alla categoria degli eredi legittimi o testamenta­ri, non vale ad assoggetta­re il rapporto alle regole della succession­e ereditaria, poiché si tratta di una semplice indicazion­e del criterio per l’individuaz­ione dei beneficiar­i medesimi.

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Sentenza. Conta cosa c’è scritto nel contratto

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