Ok alla risoluzione anticipata della consulenza legale
La previsione di un termine di durata del rapporto con il consulente legale non impedisce all’ente di recedere dal contratto unilaterlalmente. La Corte di cassazione, con la sentenza 25668 depositata ieri, respinge il ricorso dell’avvocato secondo il quale la previsione di una scadenza temporale avrebbe blindato il suo contratto di consulenza e assistenza legale con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente fino al termine indicato, pena la condanna dell’ente regionale al mancato guadagno. Ma per la Cassazione non è così.
L’Arpa aveva fatto una marcia indietro, giustificata dall’approvazione di una legge regionale che le imponeva di avvalersi dell’avvocatura regionale. Per l’avvocato però l’obbligo del legale regionale poteva sussistere solo limitatamente alla consulenza ma non per la rappresentanza in giudizio. In ogni caso, aveva sottolineato il ricorrente, la legge regionale non poteva essere considerata una giusta causa, anche perché la sua approvazione era già nota quando “l’accordo” era stato sottoscritto dalla parti.
La Suprema corte spiega che il termine ha il solo scopo di assicurare al cliente che il prestatore d’opera sia vincolato per un periodo nei suoi confronti: si riferisce dunque all’ordinario rapporto e non alla sua risoluzione. I giudici chiariscono che, soprattutto, in caso di «rapporti professionali di rilievo, redatti da soggetti molto qualificati con contratti sottoposti a trattativa», la rinuncia al recesso si deve esprimere contrattualmente mentre non è consentita un’espansione per implicito della clausola di durata, così penalizzante per il cliente.
In conclusione, l’intenzione di non recedere prima della dead line deve essere esplicitamente indicata nell’“atto”. Diversamente c’è un via libera allo scioglimento in anticipo rispetto a quanto previsto.
IL RECESSO UNILATERALE
La durata indicata nel contratto tra avvocato ed ente non impedisce il recesso unilaterale dell’ente pubblico, a meno che il divieto non sia espressamente previsto
L’ACCORDO CON LE ENTRATE