Dl fiscale Accertamento prorogato se il contribuente non «chiude» i verbali
Per i periodi fino al 2015 concessi due anni in più per la notifica degli atti Ravvedimento per tutte le contestazioni senza sanzioni e interessi
Proroga in vista dei termini di accertamento per chi non aderirà alla definizione dei processi verbali di constatazione, la bozza del decreto fiscale conferisce infatti all’amministrazione per i periodi fino al 2015, oggetto di verbale, di avvalersi di ulteriori due anni oltre gli ordinari termini per la notifica degli atti. La definizione dei Pvc si effettua con un ravvedimento di tutte le contestazioni senza il pagamento di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzare fino a venti rate trimestrali. L’unica condizione è l’omessa notifica dell’accertamento o invito al contraddittorio alla data di entrata in vigore del decreto (nel qual caso sarà comunque possibile beneficiare dell’analoga definizione per tali atti).
La regolarizzazione deve riguardare tutti i periodi di imposta non ancora decaduti. Per i redditi presuntivamente conseguiti all’estero e le relative violazioni al quadro RW (articolo 12, commi 2 bis e 2 ter, del Dl 78/2009) va considerato il raddoppio dei termini. Non viene invece previsto nulla per i periodi di imposta non ancora decaduti per effetto della comunicazione della notizia di reato (si pensi a violazioni in Pvc relative al 2012 costituenti delitto tributario).
Stante il silenzio della norma e la precisazione dell’operatività del raddoppio solo per i redditi esteri, dovrebbe concludersi che gli anni ancora non decaduti per effetto della notizia di reato non possano essere definiti. Tale interpretazione appare coerente anche con quanto sostiene l’Agenzia, secondo cui il ravvedimento non può riguardare i periodi ordinariamente decaduti ma ancora accertabili per effetto del raddoppio dei termini da reato.
La questione più delicata attiene, invece, il mancato perfezionamento della definizione per i periodi fino al 31 dicembre 2015, oggetto di Pvc: in tal caso i termini di decadenza sono aumentati di due anni. La norma, ancorché non chiarissima, appare rivolta a tutti i Pvc (potenzialmente oggetto di definizione) e non solo a quelli oggetto di dichiarazione integrativa (non seguita da versamento). Tale interpretazione trova conferma nel fatto che, in via generale, presentando una dichiarazione integrativa per effetto del ravvedimento (che è ciò che avverrà per la definizione dei Pvc) i termini di decadenza, per gli elementi integrati, iniziano a decorrere nuovamente dalla presentazione della nuova dichiarazione. Se la proroga di soli due anni dovesse riguardare esclusivamente coloro che presentano una dichiarazione (ma non effettuano il versamento), verrebbe accordato a questi contribuenti un ingiustificato vantaggio rispetto alle ordinarie regole perché ridurrebbero i termini di accertamento da circa 5 anni a 2.
Ne consegue così che, non avvalendosi della definizione dei Pvc, occorrerà calcolare due anni in più per la decadenza dei termini decadenziali (almeno fino al p.i. 2015). In concreto, i contribuenti cui sono state constatate violazioni per il 2013 (che devono necessariamente essere oggetto d’accertamento entro il prossimo 31 dicembre) se non effettuano la definizione potranno ricevere l’atto impositivo entro il 31 dicembre 2020.
SPECIALE MANOVRA
Le ipotesi di sanatoria nel decreto fiscale
collegato alla legge di Bilancio