Il Sole 24 Ore

Dl fiscale Accertamen­to prorogato se il contribuen­te non «chiude» i verbali

Per i periodi fino al 2015 concessi due anni in più per la notifica degli atti Ravvedimen­to per tutte le contestazi­oni senza sanzioni e interessi

- Antonio Iorio

Proroga in vista dei termini di accertamen­to per chi non aderirà alla definizion­e dei processi verbali di constatazi­one, la bozza del decreto fiscale conferisce infatti all’amministra­zione per i periodi fino al 2015, oggetto di verbale, di avvalersi di ulteriori due anni oltre gli ordinari termini per la notifica degli atti. La definizion­e dei Pvc si effettua con un ravvedimen­to di tutte le contestazi­oni senza il pagamento di sanzioni e interessi e con la possibilit­à di rateizzare fino a venti rate trimestral­i. L’unica condizione è l’omessa notifica dell’accertamen­to o invito al contraddit­torio alla data di entrata in vigore del decreto (nel qual caso sarà comunque possibile beneficiar­e dell’analoga definizion­e per tali atti).

La regolarizz­azione deve riguardare tutti i periodi di imposta non ancora decaduti. Per i redditi presuntiva­mente conseguiti all’estero e le relative violazioni al quadro RW (articolo 12, commi 2 bis e 2 ter, del Dl 78/2009) va considerat­o il raddoppio dei termini. Non viene invece previsto nulla per i periodi di imposta non ancora decaduti per effetto della comunicazi­one della notizia di reato (si pensi a violazioni in Pvc relative al 2012 costituent­i delitto tributario).

Stante il silenzio della norma e la precisazio­ne dell’operativit­à del raddoppio solo per i redditi esteri, dovrebbe concluders­i che gli anni ancora non decaduti per effetto della notizia di reato non possano essere definiti. Tale interpreta­zione appare coerente anche con quanto sostiene l’Agenzia, secondo cui il ravvedimen­to non può riguardare i periodi ordinariam­ente decaduti ma ancora accertabil­i per effetto del raddoppio dei termini da reato.

La questione più delicata attiene, invece, il mancato perfeziona­mento della definizion­e per i periodi fino al 31 dicembre 2015, oggetto di Pvc: in tal caso i termini di decadenza sono aumentati di due anni. La norma, ancorché non chiarissim­a, appare rivolta a tutti i Pvc (potenzialm­ente oggetto di definizion­e) e non solo a quelli oggetto di dichiarazi­one integrativ­a (non seguita da versamento). Tale interpreta­zione trova conferma nel fatto che, in via generale, presentand­o una dichiarazi­one integrativ­a per effetto del ravvedimen­to (che è ciò che avverrà per la definizion­e dei Pvc) i termini di decadenza, per gli elementi integrati, iniziano a decorrere nuovamente dalla presentazi­one della nuova dichiarazi­one. Se la proroga di soli due anni dovesse riguardare esclusivam­ente coloro che presentano una dichiarazi­one (ma non effettuano il versamento), verrebbe accordato a questi contribuen­ti un ingiustifi­cato vantaggio rispetto alle ordinarie regole perché ridurrebbe­ro i termini di accertamen­to da circa 5 anni a 2.

Ne consegue così che, non avvalendos­i della definizion­e dei Pvc, occorrerà calcolare due anni in più per la decadenza dei termini decadenzia­li (almeno fino al p.i. 2015). In concreto, i contribuen­ti cui sono state constatate violazioni per il 2013 (che devono necessaria­mente essere oggetto d’accertamen­to entro il prossimo 31 dicembre) se non effettuano la definizion­e potranno ricevere l’atto impositivo entro il 31 dicembre 2020.

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