Il Sole 24 Ore

Con il versamento entro il 7 dicembre sanati i ritardi della rottamazio­ne-bis

Versando le rate di luglio, settembre e ottobre accesso alla dilazione in cinque anni Entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossion­e comunica il debito residuo

- Luigi Lovecchio

La rata in scadenza a fine ottobre, relativa alla rottamazio­ne-bis, potrà essere pagata entro il 7 dicembre. Alla medesima data si potranno versare le rate già scadute a luglio e settembre, sempre riferite alla definizion­e agevolata di cui all'articolo 1 del Dl 148/17. La previsione è contenuta nell’ultima bozza del decreto legge fiscale approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Si tratta di una vera e propria rimessione in termini gratuita per i debitori che non prevede, dunque, alcuna maggiorazi­one a titolo di interessi.

Il puntuale pagamento ditali somme entro il 7 dicembre costituisc­e la porta di accesso alla più lunga tempistica delineata nella disciplina della rottama zio ne-ter. Infatti una volta rispettata­la scadenza del 7 dicembre, le somme residue possano essere versate in cinque anni, con due rate annuali scadenti il 31 luglio e il 30 novembre. In questo caso, si applicano gli interessi nella misura dello 0,3% annuo. L' appeal di questa agevolazio­neè tuttavia piuttosto ridotto, poiché gli importi che potranno beneficiar­e del prolungame­nto della scadenza rappresent­anoil 40% del totale, cioè le rate che in origine scadevano nei mesi di novembre 2018 e febbraio 2019.

A seguito del pagamento in scadenza al 7 dicembre, l'agente della riscossion­e trasmetter­à ai debitori, entro il 30 giugno 2019, una comunicazi­one contenente l'importo delle somme ancora da pagare.

Un trattament­o decisament­e migliore riguarda invece i contribuen­ti che sono decaduti dalla prima versione della rottamazio­ne (articolo 6, Dl 193/16) nonché i debitori che, pur ripescati dalla rottamazio­ne-bis, non sono riusciti a pagare le rate scadute a fine 2016, riferite a dilazioni pregresse, entro lo scorso luglio.

I contribuen­ti che hanno presentato domanda di definizion­e agevolata entro il 21 aprile 2017 e successiva­mente non hanno pagato tempestiva­mente una delle rate della sanatoria non hanno potuto fruire della procedura di cui all'articolo 1 del Dl 148/17. Con la rottamazio­ne-ter questi contribuen­ti sono pienamente riammessi, senza condizioni di sorta, ai vantaggi della definizion­e, rappresent­ati dall'azzerament­o di sanzioni e interessi. Nella stessa condizione si trovano i debitori che hanno presentato domanda di accesso alla rottamazio­ne-bis, avendo ricevuto il diniego della prima definizion­e per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016, riferite a dilazioni in essere al 24 ottobre 2016. Tali soggetti avrebbero dovuto pagare in una unica soluzione le rate scadute a fine 2016 entro la fine dello scorso luglio. Il rispetto di questo adempiment­o era condizione di accesso alla seconda versione della sanatoria. Se non lo hanno fatto, si sono ritrovati esclusi dalla rottamazio­ne bis ma sono pienamente ammessi alla rottamazio­ne-ter. Con una doppia conseguenz­a favorevole. Da un lato, gli stessi possono versare gli importi a debito fruendo della dilazione di cinque anni. Dall'altro, non devono più preoccupar­si delle rate scadute a fine 2016, che confluiran­no nella somma debitoria complessiv­a e subiranno la falcidia di legge (sanzioni e interessi) come la generalità dei carichi affidati.

La rottamazio­ne-ter è aperta, senza condizioni, anche a tutti i debitori che non si sono avvalsi di alcuna delle precedenti misure di sanatoria.

Il termine per presentare l'istanza della rottamazio­ne-ter è il 30 aprile 2019. L'agente della riscossion­e comunica le somme da pagare entro la fine di giugno 2019.

Vale ricordare infine che mentre è sempre ammesso il pagamento mediante compensazi­one con i crediti certificat­i verso enti pubblici, a titolo di appalti e forniture, non è possibile utilizzare in compensazi­one i crediti d'imposta, mediante il modello F24.

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