Il Sole 24 Ore

Stralcio delle mini-cartelle: perse le somme già versate

Quanto pagato prima dell’arrivo del decreto resterà «acquisito»

- Salvina Morina Tonino Morina

Con un colpo di spugna lungo undici anni, dal 2000 al 2010, saranno automatica­mente annullati i debiti a ruolo di importo residuo fino a mille euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossion­e dal 2000 al 2010.

L’importo di mille euro, per singolo carico, va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, comprensiv­o di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Sulla cancellazi­one dei vecchi ruoli, stando all’ultima bozza, è stabilito che l’annullamen­to sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgiment­o dei necessari adempiment­i tecnici e contabili. Ai fini del conseguent­e discarico, senza oneri amministra­tivi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazio­ne dalle relative scritture patrimonia­li, l’agente della riscossion­e trasmette agli enti interessat­i l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico o in via telematica.

Con riferiment­o ai debiti annullati:  le somme versate anteriorme­nte alla data di entrata in vigore del decreto restano definitiva­mente acquisite;

 le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto sono imputate alle rate da corrispond­ere per altri debiti eventualme­nte inclusi nella definizion­e agevolata anteriorme­nte al versamento o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza di questi, sono rimborsate.

A questo fine, l’agente della riscossion­e presenta all’ente creditore richiesta di restituzio­ne delle somme eventualme­nte riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2018, riversate a norma dell’articolo 22 del decreto legislativ­o n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossion­e è autorizzat­o a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione ai debiti annullati, concernent­i i carichi erariali e, limitatame­nte alle spese maturate negli anni 2000 -2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossion­e presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazi­oni eventualme­nte ottenute, apposita richiesta al ministero dell’Economia e delle finanze.

Il rimborso sarà effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi, la richiesta del rimborso dovrà essere presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamen­te al rimborso, fatte salve, anche in questo caso, le anticipazi­oni eventualme­nte ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e negli stessi termini sopra specificat­i.

Sono esclusi dalla cancellazi­one dei debiti fino a mille euro i carichi affidati agli agenti della riscossion­e recanti:

 risorse proprie tradiziona­li;

 Iva riscossa all’importazio­ne;

 somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

 crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

 multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedime­nti e sentenze penali di condanna.

Questi carichi, pertanto, resteranno in affidament­o agli agenti della riscossion­e, che potranno continuare le loro operazioni di riscossion­e.

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