Stralcio delle mini-cartelle: perse le somme già versate
Quanto pagato prima dell’arrivo del decreto resterà «acquisito»
Con un colpo di spugna lungo undici anni, dal 2000 al 2010, saranno automaticamente annullati i debiti a ruolo di importo residuo fino a mille euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
L’importo di mille euro, per singolo carico, va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Sulla cancellazione dei vecchi ruoli, stando all’ultima bozza, è stabilito che l’annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico o in via telematica.
Con riferimento ai debiti annullati: le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite;
le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza di questi, sono rimborsate.
A questo fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2018, riversate a norma dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione ai debiti annullati, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000 -2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al ministero dell’Economia e delle finanze.
Il rimborso sarà effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi, la richiesta del rimborso dovrà essere presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve, anche in questo caso, le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e negli stessi termini sopra specificati.
Sono esclusi dalla cancellazione dei debiti fino a mille euro i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
risorse proprie tradizionali;
Iva riscossa all’importazione;
somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Questi carichi, pertanto, resteranno in affidamento agli agenti della riscossione, che potranno continuare le loro operazioni di riscossione.