Il Sole 24 Ore

Iri verso l’abolizione ma l’acconto Irpef si può ricalcolar­e

Il termine del 30 novembre per il secondo acconto cade prima della cancellazi­one

- Gian Paolo Tosoni

L’Iri, la vera “flat tax” presente nel nostro ordinament­o , viene abolita dalla legge di Bilancio 2019, ma i contribuen­ti possono sfruttare il suo crepuscolo per ridetermin­are gli acconti Irpef 2018. L’Iri riguarda le imprese vere e non marginali che generano un importante valore aggiunto: si tratta di imprese individual­i e società di persone in regime di contabilit­à ordinaria (ricavi oltre 400mila euro per chi presta servizi o 700mila per le altre attività). Anche le imprese minori possono applicare il regime se hanno optato per la contabilit­à ordinaria e sono ammesse le srl che optano per la trasparenz­a fiscale di cui all’articolo 116 del Tuir.

L’Iri sarà abolita dal 1° gennaio 2018 dalla prossima legge di Bilancio e dunque il 30 novembre 2018, data di scadenza del secondo acconto Irpef, sarà ancora in vigore e i contribuen­ti potranno tenerne conto. L’articolo 55 bis del Tuir dispone infatti che per questi soggetti ilreddito di impresa non concorre a formare l’imponibile Irpef dei soci o dell’imprendito­re, ma è soggetto a tassazione separata con aliquota del 24%.

Soltanto i prelevamen­ti dell’utile da parte dei soci o dell’imprendito­re concorrono a formare il reddito imponibile di tali soggetti ed in questo caso le somme prelevate sono deducibili dal reddito di impresa della società o dell’impresa individual­e.

Ad esempio, un’impresa individual­e con reddito effettivo di 100 e riprese fiscali di 30 deve assolvere l’Irpef calcolata con le aliquote progressiv­e fino al 43% su 130, ma potendo di fatto usufruire di un utile di 100. Con l’Iri l’impresa avrebbe assolto il 24% su 130, ma l’imposta personale sarebbe stata dovuta fino al massimo di 100 o meglio nella sostanza di 76 pari alla somma disponibil­e dopo aver assolto l’Iri.

L’opzione per l’applicazio­ne dell’Iri, che prevede vincolo quinquenna­le, dovrebbe essere espressa nella prima dichiarazi­one dei redditi in cui essa viene applicata (quindi redditi 2019). In presenza di applicazio­ne dell’Iri se l’impresa dispone di riserve di utili formate negli anni precedenti e già tassate per trasparenz­a in capo ai soci, queste saranno utilizzate per prime; ne consegue che in questa fattispeci­e i soci e l’imprendito­re potranno prelevare le somme in esenzione da Irpef essendo importi già tassati. Dovranno assolvere soltanto il 24% sul reddito della società o dell’impresa individual­e.

Questa circostanz­a legittima i soci e l’imprendito­re a ridetermin­are l’acconto Irpef 2018, nel presuppost­o che potrebbero optare per l’Iri in quanto non dovrebbero assolvere l’Irpef sui prelevamen­ti. La ridetermin­azione in diminuzion­e è legittima e non avrà conseguenz­e sanzionato­rie. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate (risoluzion­e 47/2018): se l’acconto di imposta risulta insufficie­nte per effetto dell’applicazio­ne dell’Iri, nessuna sanzione potrà essere applicata in applicazio­ne del principio del legittimo affidament­o e della buona fede del contribuen­te che ha fatto una scelta in base ad una normativa vigente.

Anche i contribuen­ti che hanno ridetermin­ato l’acconto per il 2017 non subiranno sanzioni e hanno l’obbligo di compilare il rigo «RS 148 ridetermin­azione dell’acconto», ma se il reddito ridetermin­ato è pari a zero il rigo rimane in bianco.

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