Iri verso l’abolizione ma l’acconto Irpef si può ricalcolare
Il termine del 30 novembre per il secondo acconto cade prima della cancellazione
L’Iri, la vera “flat tax” presente nel nostro ordinamento , viene abolita dalla legge di Bilancio 2019, ma i contribuenti possono sfruttare il suo crepuscolo per rideterminare gli acconti Irpef 2018. L’Iri riguarda le imprese vere e non marginali che generano un importante valore aggiunto: si tratta di imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria (ricavi oltre 400mila euro per chi presta servizi o 700mila per le altre attività). Anche le imprese minori possono applicare il regime se hanno optato per la contabilità ordinaria e sono ammesse le srl che optano per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del Tuir.
L’Iri sarà abolita dal 1° gennaio 2018 dalla prossima legge di Bilancio e dunque il 30 novembre 2018, data di scadenza del secondo acconto Irpef, sarà ancora in vigore e i contribuenti potranno tenerne conto. L’articolo 55 bis del Tuir dispone infatti che per questi soggetti ilreddito di impresa non concorre a formare l’imponibile Irpef dei soci o dell’imprenditore, ma è soggetto a tassazione separata con aliquota del 24%.
Soltanto i prelevamenti dell’utile da parte dei soci o dell’imprenditore concorrono a formare il reddito imponibile di tali soggetti ed in questo caso le somme prelevate sono deducibili dal reddito di impresa della società o dell’impresa individuale.
Ad esempio, un’impresa individuale con reddito effettivo di 100 e riprese fiscali di 30 deve assolvere l’Irpef calcolata con le aliquote progressive fino al 43% su 130, ma potendo di fatto usufruire di un utile di 100. Con l’Iri l’impresa avrebbe assolto il 24% su 130, ma l’imposta personale sarebbe stata dovuta fino al massimo di 100 o meglio nella sostanza di 76 pari alla somma disponibile dopo aver assolto l’Iri.
L’opzione per l’applicazione dell’Iri, che prevede vincolo quinquennale, dovrebbe essere espressa nella prima dichiarazione dei redditi in cui essa viene applicata (quindi redditi 2019). In presenza di applicazione dell’Iri se l’impresa dispone di riserve di utili formate negli anni precedenti e già tassate per trasparenza in capo ai soci, queste saranno utilizzate per prime; ne consegue che in questa fattispecie i soci e l’imprenditore potranno prelevare le somme in esenzione da Irpef essendo importi già tassati. Dovranno assolvere soltanto il 24% sul reddito della società o dell’impresa individuale.
Questa circostanza legittima i soci e l’imprenditore a rideterminare l’acconto Irpef 2018, nel presupposto che potrebbero optare per l’Iri in quanto non dovrebbero assolvere l’Irpef sui prelevamenti. La rideterminazione in diminuzione è legittima e non avrà conseguenze sanzionatorie. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate (risoluzione 47/2018): se l’acconto di imposta risulta insufficiente per effetto dell’applicazione dell’Iri, nessuna sanzione potrà essere applicata in applicazione del principio del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente che ha fatto una scelta in base ad una normativa vigente.
Anche i contribuenti che hanno rideterminato l’acconto per il 2017 non subiranno sanzioni e hanno l’obbligo di compilare il rigo «RS 148 rideterminazione dell’acconto», ma se il reddito rideterminato è pari a zero il rigo rimane in bianco.