Carichi alleggeriti per dazi e Iva all’importazione
Definizione agevolata anche per i tributi collegati al diritto comunitario
Lo schema di Decreto Fiscale interviene in maniera innovativa sia sui dazi, sia sulle accise. Da un lato, infatti, si apre alla definizione agevolata per le cartelle relative a dazi e Iva all’importazione; dall’altro, vengono riparametrati i coefficienti di defiscalizzazione di taluni prodotti impiegati per la produzione di energia elettrica.
La maggiore novità è quella della definizione agevolata delle cartelle aventi ad oggetto risorse proprie della Ue e Iva da corrispondere in dogana. Il tema è di sicuro interesse perché negli ultimi anni questi tributi, per il loro carattere direttamente o indirettamente di rilievo unionale, sono sempre stati esclusi da qualsiasi ipotesi di definizione agevolata o forma di rottamazione sia che fossero in corso di accertamento, in corso di giudizio o affidati alla riscossione. Questo per una ragione essenziale, per i dazi, e una (forse) più forzata per l’Iva.
I primi, in effetti, sono risorse proprie dell’Ue e, pertanto, non disponibili dagli Stati membri che, di fatto, ne sono meri riscossori, al netto di una sorta di aggio ad essi conferito per la riscossione e messa a disposizione del dazio alle casse europee. Il dazio è circondato da un numero considerevole di garanzieepeculiaritàditutelacheconfermano la sua sostanziale intangibilità, come avviene per la definizione agevolata, che è dunque di regola interdetta.
La seconda, l’Iva all’importazione, è invece di solito esclusa dai processi di definizione per un processo di sostanzialeassonanza(ètributopagatoindogana, come il dazio), sebbene non sia una risorsa propria in senso tecnico e non differisca in alcun modo dall’Iva ordinaria,cosiddettainterna,comeormaihacertificatolagiurisprudenzaUe.
Ciò posto, le novità introdotte dal Dl Fiscale, finalmente, consentono un alleggerimento del carico pendente presso gli agenti della riscossione anche per i dazi e l’Iva all’importazione, consentendo di estinguere i contesti in essere con il pagamento integrale dei tributi, senza applicazione delle sanzioni e con interessi ridotti.
Per i tributi, nessun problema, visto quanto sopra osservato circa la loro diretta o indiretta indisponibilità, che almeno per i dazi è effettiva.
Per le sanzioni, si osserva con favore il loro azzeramento, atteso il regime di estremo rigore che vige in dogana sul punto. Di fatto, si potrebbe sostenere, come in parte fa la relazione illustrativa, che molte delle pendenze in riscossione tali sono perché l’operatore ha deciso di resistere ad accertamento doganali che recano sanzioni pari, quasi sempre, al 400/600% il tributo contestato. È un effetto abnorme del rigore sanzionatorio (questo sì, da ripensare) che con la definizione è ora mitigato in via eccezionale.
Per gli interessi, il legislatore fa un calcolo di sicuro interesse, richiedendo comunque le penali previste dal Codice doganale Ue, riducendo però i maggiori interessi previsti dalla disciplina nazionale. Insomma, sarà ora possibile chiudere molte partite con pagamento di dazi, Iva, interessi ridotti e senza sanzioni.
Quanto al regime delle accise, si rileva qui solo come, dopo una attesa che data dal 2012, siano stati finalmente riparametrati i coefficienti di defiscalizzazione di taluni prodotti impiegati per la produzione di energia elettrica. Il riferimento è, ad esempio, all’olio di palma, al gasolio o al gas naturale, per i quali la nuova norma, valida pro futuro, suscita perplessità avendo essa apparentemente agito più per analogia con altri prodotti che in base alle effettive prestazioni energetiche di questi prodotti.