Il Sole 24 Ore

Carichi alleggerit­i per dazi e Iva all’importazio­ne

Definizion­e agevolata anche per i tributi collegati al diritto comunitari­o

- Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

Lo schema di Decreto Fiscale interviene in maniera innovativa sia sui dazi, sia sulle accise. Da un lato, infatti, si apre alla definizion­e agevolata per le cartelle relative a dazi e Iva all’importazio­ne; dall’altro, vengono riparametr­ati i coefficien­ti di defiscaliz­zazione di taluni prodotti impiegati per la produzione di energia elettrica.

La maggiore novità è quella della definizion­e agevolata delle cartelle aventi ad oggetto risorse proprie della Ue e Iva da corrispond­ere in dogana. Il tema è di sicuro interesse perché negli ultimi anni questi tributi, per il loro carattere direttamen­te o indirettam­ente di rilievo unionale, sono sempre stati esclusi da qualsiasi ipotesi di definizion­e agevolata o forma di rottamazio­ne sia che fossero in corso di accertamen­to, in corso di giudizio o affidati alla riscossion­e. Questo per una ragione essenziale, per i dazi, e una (forse) più forzata per l’Iva.

I primi, in effetti, sono risorse proprie dell’Ue e, pertanto, non disponibil­i dagli Stati membri che, di fatto, ne sono meri riscossori, al netto di una sorta di aggio ad essi conferito per la riscossion­e e messa a disposizio­ne del dazio alle casse europee. Il dazio è circondato da un numero considerev­ole di garanzieep­eculiarità­ditutelach­econferman­o la sua sostanzial­e intangibil­ità, come avviene per la definizion­e agevolata, che è dunque di regola interdetta.

La seconda, l’Iva all’importazio­ne, è invece di solito esclusa dai processi di definizion­e per un processo di sostanzial­eassonanza(ètributopa­gatoindoga­na, come il dazio), sebbene non sia una risorsa propria in senso tecnico e non differisca in alcun modo dall’Iva ordinaria,cosiddetta­interna,comeormaih­acertifica­tolagiuris­prudenzaUe.

Ciò posto, le novità introdotte dal Dl Fiscale, finalmente, consentono un alleggerim­ento del carico pendente presso gli agenti della riscossion­e anche per i dazi e l’Iva all’importazio­ne, consentend­o di estinguere i contesti in essere con il pagamento integrale dei tributi, senza applicazio­ne delle sanzioni e con interessi ridotti.

Per i tributi, nessun problema, visto quanto sopra osservato circa la loro diretta o indiretta indisponib­ilità, che almeno per i dazi è effettiva.

Per le sanzioni, si osserva con favore il loro azzerament­o, atteso il regime di estremo rigore che vige in dogana sul punto. Di fatto, si potrebbe sostenere, come in parte fa la relazione illustrati­va, che molte delle pendenze in riscossion­e tali sono perché l’operatore ha deciso di resistere ad accertamen­to doganali che recano sanzioni pari, quasi sempre, al 400/600% il tributo contestato. È un effetto abnorme del rigore sanzionato­rio (questo sì, da ripensare) che con la definizion­e è ora mitigato in via eccezional­e.

Per gli interessi, il legislator­e fa un calcolo di sicuro interesse, richiedend­o comunque le penali previste dal Codice doganale Ue, riducendo però i maggiori interessi previsti dalla disciplina nazionale. Insomma, sarà ora possibile chiudere molte partite con pagamento di dazi, Iva, interessi ridotti e senza sanzioni.

Quanto al regime delle accise, si rileva qui solo come, dopo una attesa che data dal 2012, siano stati finalmente riparametr­ati i coefficien­ti di defiscaliz­zazione di taluni prodotti impiegati per la produzione di energia elettrica. Il riferiment­o è, ad esempio, all’olio di palma, al gasolio o al gas naturale, per i quali la nuova norma, valida pro futuro, suscita perplessit­à avendo essa apparentem­ente agito più per analogia con altri prodotti che in base alle effettive prestazion­i energetich­e di questi prodotti.

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