Il Sole 24 Ore

Per i contratti a termine dubbio sui rinnovi anticipati

Fino al 31 ottobre vigono le regole meno restrittiv­e ante decreto dignità

- Enzo De Fusco Riccardo Fuso

Mancano pochi giorni alla scadenza del regime transitori­o previsto dalla legge 96/2018 (di conversion­e del decreto dignità) per i contratti a termine e in somministr­azione. La norma prevede che le nuove e più stringenti disposizio­ni sui rapporti a termine «si applicano…ai rinnovi e alle proroghe contrattua­li successivi al 31 ottobre 2018».

Il principale tema su cui le aziende dovranno prendere una decisione in questi giorni è se i contratti aventi scadenza naturale oltre il 31 ottobre 2018 possano essere anticipata­mente prorogati o rinnovati entro la medesima data, sfruttando la legislazio­ne più favorevole precedente alla legge 96/2018.

La norma non si distingue per chiarezza e si presta a diverse letture: già questo aspetto, però, pone il primo pericolo per l’impresa, dal momento che anche in sede giudiziari­a (il contenzios­o con il lavoratore va dato per scontato) potrebbero essere assunte decisioni opposte fra loro.

Da un punto di vista prettament­e formale, la norma fa riferiment­o a rinnovi e proroghe «contrattua­li». Quindi almeno letteralme­nte la condotta di perfeziona­re in modo anticipato il contratto sembrerebb­e essere legittimat­a dalla legge. Il problema principale di questa condotta, però, è l’accertamen­to della liceità della causa.

Una tesi che potrà essere sostenuta dal lavoratore, in caso di mancata trasformaz­ione a tempo indetermin­ato del suo contratto, è che il contratto anticipato di proroga o rinnovo abbia una causa illecita in base all’articolo 1343 del codice civile o, comunque, da ritenersi in frode alla legge secondo l’articolo 1344 del codice civile.

Secondo una accreditat­a teoria la causa, ovverosia l’interesse effettivam­ente perseguito con il negozio, soggiace sempre al controllo di liceità imposto dall’articolo 1343 del codice, perché la condotta, apparentem­ente nell’ambito di uno schema legale lecito, non esclude che l’interesse perseguito in concreto possa risultare illecito (Cassazione 10490/2006).

Qualora si giungesse a quest’ultima conclusion­e si realizzere­bbe la nullità della proroga o del rinnovo del contratto con trasformaz­ione del rapporto in uno a tempo indetermin­ato.

A dimostrazi­one dell’attenzione dei giudici sul tema della causa del contratto, la Cassazione a sezioni unite (11374/2016) ha sostenuto che «le norme imperative che fissano limiti massimi di durata al rapporto tra uno stesso datore di lavoro ed uno stesso lavoratore …, possono essere ancora eluse mediante contratti la cui causa in tal caso dovrà essere reputata illecita (art. 1344 c.c.). In particolar­e ciò sembra ipotizzabi­le in casi estremi di utilizzazi­one fraudolent­a delle norme che escludono dal computo alcuni tipi contrattua­li o mediante l’impiego del lavoratore in mansioni diverse».

Anche in sede amministra­tiva l’indagine della causa assume rilevanza. Con la nota del ministero del Lavoro protocollo 7258/2013, è stato precisato che, ferma l’inapplicab­ilità del Dlgs 368/2001 al contratto intermitte­nte, in caso di assunzione con tale contratto senza il rispetto degli intervalli temporali fissati dall’articolo 5, comma 3, del Dlgs 368/2001 poteva ipotizzars­i sussistere gli estremi per la violazione di una norma imperativa (articolo 1344 del codice civile) trattandos­i di un contratto stipulato in frode alla legge.

Fatta questa ricostruzi­one, poniamo l’esempio di un’azienda che entro il 31 ottobre 2018 proroghi decine di contratti a tempo determinat­o o in somministr­azione con scadenza naturale al 30 giugno 2019, sfruttando le più favorevoli previsioni del Dlgs 81/2015 ante modifica. È probabile che ciò non sarebbe avvenuto ove non fossero intervenut­e le modifiche introdotte dal Dl 87/2018.

In questa ipotesi, è ragionevol­e immaginare che, in caso di contenzios­o, sarà centrale l’indagine della reale causa alla base delle proroghe o dei rinnovi così anticipate. E non si può escludere che qualche giudice possa ritenere illecita questa condotta aziendale.

PICCOLA PESCA

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