Il Sole 24 Ore

Fattorie, prestazion­i sociali senza Iva

Esenti le attività socio educative svolte dalle aziende agricole sociali

- Gian Paolo Tosoni

Le prestazion­i sociali svolte dalle fattorie didattiche sono esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, punto 21 del Dpr 633/1972. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risoluzion­e 77/E di ieri. La questione riguardava l’attività effettuata da un’impresa agricola iscritta nei registri regionali delle «Fattorie didattiche», delle «Fattorie sociali» e delle Comunità per minori, nonché nel Sistema informativ­o minori accolti del ministero del Lavoro. Peraltro, l’azienda poteva anche collocarsi nell’impresa sociale di cui alla legge 141/2015. Di fatto, l’attività svolta consisteva nella stipula con i Comuni di convenzion­i per la realizzazi­one di interventi, azioni e percorsi finalizzat­i all’accoglienz­a, all’integrazio­ne socio-educativa e di inseriment­o lavorativo di minori in situazioni di disagio, a fronte di una retta pro capite, per ogni giorno di effettiva presenza del minore nella comunità. La retta era comprensiv­a di spese per vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia, trasporto e spese minute.

Stante la natura sociale dell’attività svolta, l’Agenzia ha condiviso la proposta formulata dall’interpella­nte nel senso che la prestazion­e rientra nel punto 21 dell’articolo 10 (orfanotrof­i, brefotrofi e simili).

L’intervento dell’agenzia delle Entrate è indicativo per le attività di natura sociale svolte dalle imprese agricole di cui alla citata legge 141/2015. Ovviamente, la classifica­zione tra le attività esenti se da un lato risulta vantaggios­a per il committent­e, non sempre lo è per il prestatore. Infatti, nella fattispeci­e l’Iva assolta sugli acquisti destinati alla fattoria didattica è indetraibi­le. Converrà all’impresa agricola separare le attività ai sensi articolo 36 del Dpr 633/1972 al fine di evitare il pro-rata generale che potrebbe compromett­ere in parte la detrazione dell’Iva sugli acquisti complessiv­i. Se l’attività agricola rientra nel regime speciale di cui all’articolo 34, la separazion­e dell’attività è invece obbligator­ia.

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