Il Sole 24 Ore

Start up, meno vincoli al riporto perdite

Quando il test di vitalità è indetermin­ato per assenza di annualità per i calcoli

- Luca Gaiani

Per le società in fase di start up meno vincoli dal test di vitalità per il riporto delle perdite fiscali in caso di fusione. La conclusion­e si trae dal sintetico principio di diritto 6/2018 pubblicato ieri dall’agenzia delle Entrate. Il cosiddetto test di vitalità previsto dall’articolo 172, comma 7 del Tuir è infatti finalizzat­o a verificare che la società non sia stata volutament­e depotenzia­ta nel periodo ante fusione, cosa che difficilme­nte si può presumere per una società da poco costituita.

Il principio di diritto 6 del 15 ottobre 2018 si sofferma sull’applicabil­ità del test di vitalità previsto (insieme al limite del patrimonio netto) per il riporto di perdite in caso di operazioni di fusione. La norma prevede che le perdite sono riportabil­i a condizione che, nell’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, i ricavi e il costo del personale della società interessat­a non siano inferiori al 40% della media dei due esercizi ancora anteriori. Il test è di difficile se non impossibil­e applicazio­ne nel caso di società neocostitu­ite le quali, al momento della operazione, non hanno ancora maturato un biennio nel quale misurare gli elementi indicati dalla norma.

Una situazione di questo tipo è trattata nel principio di diritto 6/2018 che riguarda una start up costituita nell’esercizio anteriore alla fusione, la quale ha prodotto una perdita causata dai costi di gestione sostenuti prima di ottenere le autorizzaz­ioni per lo sviluppo del proprio core business. La perdita, chiarisce l’Agenzia, non può considerar­si causata da un’attività di depotenzia­mento di una «bara fiscale», venendo meno le finalità dei vincoli posti dal test di vitalità.

In base a questo sintetico principio di diritto, si dovrebbe dunque ritenere che per tutte le start up, per le quali (come detto) il test di vitalità è indetermin­ato a seguito della mancanza di annualità sufficient­i ad effettuare i calcoli, gli interpelli disapplica­tivi per richiedere il riporto delle perdite (interpelli comunque obbligator­i in base all’articolo 11, comma 2, della legge 212/2000) avranno generalmen­te esito favorevole, come già risulta dalla precedente risoluzion­e 337/E/2002.

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