Datore di lavoro quasi sempre responsabile
In materia di salute e sicurezza sul lavoro «si rammentano gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui:
gravano sul datore di lavoro puntuali obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione;
la circostanza che un infortunio sul lavoro sia dovuto a “colpa” del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro, ove questi non dimostri di avere fornite al lavoratore tutte le necessarie istruzioni per evitare di commettere l’errore che fu causa dell’infortunio;
il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza;
…il datore di lavoro è totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell’evento…;
la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente devono considerarsi concausa dell’evento dannoso, ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro».