Il Sole 24 Ore

Datore di lavoro quasi sempre responsabi­le

- Corte di cassazione, ordinanza 25102/2018, depositata il 10 ottobre

In materia di salute e sicurezza sul lavoro «si rammentano gli insegnamen­ti di questa Corte, secondo cui:

gravano sul datore di lavoro puntuali obblighi di informazio­ne del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazion­e;

la circostanz­a che un infortunio sul lavoro sia dovuto a “colpa” del lavoratore non esclude la responsabi­lità del datore di lavoro, ove questi non dimostri di avere fornite al lavoratore tutte le necessarie istruzioni per evitare di commettere l’errore che fu causa dell’infortunio;

il datore di lavoro è sempre responsabi­le dell’infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibil­e non soltanto ad una sua disattenzi­one, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza;

…il datore di lavoro è totalmente esonerato da ogni responsabi­lità solo quando il comportame­nto del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabil­ità ed esorbitanz­a, necessaria­mente riferiti al procedimen­to lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell’evento…;

la colpa o la negligenza del lavoratore non necessaria­mente devono considerar­si concausa dell’evento dannoso, ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempime­nti del datore di lavoro».

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