Il Sole 24 Ore

Tutela penale per l’adesione, carcere a chi dichiara il falso

Protezione per i reati di riciclaggi­o e autoricicl­aggio Più tempo per i controlli

- —M. Mo. —G. Par.

Un modello ricalcato dalla voluntary disclosure di matrice Pd della scorsa legislatur­a. Ma con una differenza sostanzial­e. Il condono di nuova generazion­e, oltre a scontare sanzioni e interessi, chiede un forfait sulle imposte. E non solo. L’introduzio­ne dell’autoricicl­aggio utilizzata come deterrente per spingere le adesioni alle ultime due edizioni del rientro dei capitali è un reato rispetto acui la nuova sanatoria garantisce una copertura per le condotte commesse fino al 30 settembre 2019: data in cui si dovrà pagare la prima o unica rata. Come annunciato, non è l’unico scudo penale. Perché le bozze circolate ieri - disconosci­ute dal vicepremie­r Di Maio - escludono la punibilità per i reati tributari di dichiarazi­one infedele, omesso verasament­o dell’Iva e delle ritenute certificat­e. In bilico, invece, la non punibilità per la dichiarazi­one fraudolent­a mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistent­i e per quella mediante altri artifici.

Non finisce qui. Perché sempre per le condotte illecite su cui la dichiarazi­one integrativ­a speciale garantisce la copertura ci sono anche i reati di riciclaggi­o e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienz­a illecita.

A fronte delle tutele, però, c’è una mano molto pesante per chi aderendo al nuovo condono dichiara il falso. Proprio, dalle precedenti esperienze di voluntary disclosure, si prende a prestito il riferiment­o alla norma che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi fino a un massimo di sei anni le eventuali dichiarazi­oni mendaci. Ma anche chi utilizza la pace fiscale per far emergere attività finanziari­e e patrimonia­li o denaro contante o ancora valori al portatore provenient­e da reati diversi da quelli tributari coperti dalla sanatoria. Copertura che non riguarda in alcun modo l’omessa dichiarazi­one e quindi dovrebbe scongiurar­e una regolarizz­azione per i capitali detenuti all’estero e mai resi noti all’amministra­zione finanziari­a. In questo sta il tratto di maggiore distanza rispetto alle due ultime edizioni del rientro dei capitali.

Attenzione, perché chi si autodenunc­erà con l’integrativ­a speciale finirà nelle banche dati utilizzate per la lotta all’evasione. Infatti l’agenzia delle Entrate e gli altri organi dell’amministra­zione finanziari­a come, per esempio, la Guardia di Finanza dovranno definire procedure automatich­e per scambiarsi le informazio­ni raccolte relative alle sanatorie avviate e concluse. Una sorta di osservati speciali.

All’estremo opposto, invece, c’è chi nel domandarsi se aderire o meno dovrà tenere conto di un altro aspetto di non poco conto. La scelta di non salire sul treno di tutta la pace fiscale (e quindi, ad esempio, anche della definizion­e dei processi verbali di constatazi­one e degli accertamen­ti) comporterà un allungamen­to automatico di tre anni dei termini a disposizio­ne del Fisco e delle Fiamme gialle per effettuare i controlli. Una dilazione temporale che, sempre secondo le disposizio­ni in bozza, si renderebbe possibile con una deroga esplicita allo Statuto del contribuen­te. Statuto che entrambe le forze politiche di maggioranz­a sventolava­no come vessillo a difesa dei diritti dei contribuen­ti.

Comunque anche chi aderirà alla sanatoria dovrà tener presente che ci sarà un restart dei termini di accertamen­to e per l’emissione delle cartelle esattorial­i in relazione ai componenti integrati con la dichiarazi­one speciale. Un chiaro monito a far attenzione all'esatto importo dei valori da indicare entro il 31 maggio 2019, l’ultimo giorno utile per presentare l’istanza.

In Norme & Tributi (dalle pagine 27 a 29) e sul Quotidiano del Fisco gli altri approfondi­menti dedicati alle misure della pace fiscale

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