Il Sole 24 Ore

L’avvio della riscossion­e discrimina l’accesso

- —Gian Marco Committeri

Con le nuove misure in tema di pacificazi­one fiscale, i contribuen­ti avranno un ampio ventaglio di possibilit­à per definire i rapporti controvers­i con il Fisco. Sono interessat­e dal provvedime­nto, infatti, sia le cartelle affidate all’agente della riscossion­e, sia le liti fiscali «pendenti» nonché gli atti di accertamen­to ed i processi verbali di constatazi­one. In questo così ampio contesto, tuttavia, possono restare in fuori gioco quei contribuen­ti che, pur avendo un debito certo verso l’Erario, si trovano a non avere né una controvers­ia «pendente» né un carico tributario affidato all’agente della riscossion­e.

È il caso di coloro che si trovano: con un accertamen­to definitivo perché non opposto nei termini; con una pronuncia giudiziale avente validità di «cosa giudicata» nell’ambito di un contenzios­o, nei confronti dei quali l’agenzia delle Entrate non abbia “avviato” l’attività di riscossion­e (rectius, affidato il carico impositivo all’ente deputato alla riscossion­e), entro il termine previsto dalla normativa (31 dicembre 2017). Nella sostanza, due contribuen­ti che si trovano nella medesima situazione, ad esempio avendo un giudicato sfavorevol­e a seguito di un giudizio divenuto definitivo nel giugno del 2017, potrebbero avere, o meno, accesso alle misure di pacificazi­one fiscale.

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