L’avvio della riscossione discrimina l’accesso
Con le nuove misure in tema di pacificazione fiscale, i contribuenti avranno un ampio ventaglio di possibilità per definire i rapporti controversi con il Fisco. Sono interessate dal provvedimento, infatti, sia le cartelle affidate all’agente della riscossione, sia le liti fiscali «pendenti» nonché gli atti di accertamento ed i processi verbali di constatazione. In questo così ampio contesto, tuttavia, possono restare in fuori gioco quei contribuenti che, pur avendo un debito certo verso l’Erario, si trovano a non avere né una controversia «pendente» né un carico tributario affidato all’agente della riscossione.
È il caso di coloro che si trovano: con un accertamento definitivo perché non opposto nei termini; con una pronuncia giudiziale avente validità di «cosa giudicata» nell’ambito di un contenzioso, nei confronti dei quali l’agenzia delle Entrate non abbia “avviato” l’attività di riscossione (rectius, affidato il carico impositivo all’ente deputato alla riscossione), entro il termine previsto dalla normativa (31 dicembre 2017). Nella sostanza, due contribuenti che si trovano nella medesima situazione, ad esempio avendo un giudicato sfavorevole a seguito di un giudizio divenuto definitivo nel giugno del 2017, potrebbero avere, o meno, accesso alle misure di pacificazione fiscale.