Il Sole 24 Ore

Compensazi­one tra ruoli e crediti alla scadenza delle singole rate

Per compensare è necessario completare la procedura di certificaz­ione Società e imprese individual­i devono passare dalla piattaform­a online

- Lorenzo Lodoli Benedetto Santacroce

Ruoli compensabi­li con i crediti verso la pubblica amministra­zione. L’ultima bozza di decreto fiscale contiene la possibilit­à di definire in via agevolata i carichi affidati per la riscossion­e attraverso la compensazi­one con i crediti certificat­i e vantati nei confronti della Pa. Questa possibilit­à va valutata attentamen­te da chi vuole aderire, perché può costituire uno strumento di particolar­e alleggerim­ento della sanatoria stessa.

La novità del decreto

In particolar­e, la novità è che per il versamento delle singole rate si potranno utilizzare in compensazi­one i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministra­zioni. I crediti utilizzabi­li in compensazi­one sono quelli vantati a seguito di prestazion­i riguardant­i somministr­azioni, forniture, appalti e prestazion­i profession­ali nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Per essere utilizzabi­li, questi crediti commercial­i devono essere:

 certi, liquidi, esigibili e non prescritti;

 oggetto di istanza di certificaz­ione telematica, proposta dal creditore attraverso l’apposita funzione resa disponibil­e dalla piattaform­a di certificaz­ione dei crediti commercial­i predispost­a dal ministero dell’Economia e delle finanze.

I passi della certificaz­ione

L’istanza di certificaz­ione può essere presentata da chiunque, società, impresa individual­e, persona fisica o ente diverso da impresa, che vanti un credito commercial­e nei confronti di una pubblica amministra­zione.

A questo scopo, se il creditore è una società o un’impresa individual­e può operare immediatam­ente tramite la piattaform­a elettronic­a di certificaz­ione attraverso il suo titolare o un suo rappresent­ante. In tal caso, per potersi accreditar­e, deve fornire alcune informazio­ni personali e della società che rappresent­a e sottoscriv­ere una dichiarazi­one di assunzione di responsabi­lità. Una volta fornite queste Le regole della nuova rottamazio­ne sono in larga parte mutuate dalla disciplina precedente. Sono ammessi alla definizion­e tutti gli affidament­i eseguiti all’agente della riscossion­e dal 1° gennaio 2000 sino alla fine del 2017. Lo sconto è rappresent­ato dall’azzerament­o delle sanzioni e degli interessi di mora e l’istanza va presentata entro il 30 aprile 2019. Con la trasmissio­ne della domanda, inoltre, si bloccano tutte le procedure esecutive e cautelari (fermo amministra­tivo e ipoteca). È anche confermato che la rottamazio­ne si perfeziona solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate di legge credenzial­i, si potrà accedere alla piattaform­a.

Questione diversa invece se il creditore è una persona fisica (esempio un profession­ista) o un ente diverso, in quanto per procedere all’accreditam­ento sulla piattaform­a dovrà necessaria­mente passare attraverso la pubblica amministra­zione di cui è creditore con la quale effettuare un riconoscim­ento. Una volta entrato nella piattaform­a, inoltra l’istanza di certificaz­ione del credito, utilizzand­o una apposita funzionali­tà messa a disposizio­ne dal sistema. Il sistema permette di monitorare e verificare in ogni momento lo stato di avanzament­o del processo di certificaz­ione.

I tempi della comunicazi­one

Il creditore riceverà comunicazi­oni sul rilascio della certificaz­ione e/o sull’insussiste­nza o inesigibil­ità del credito tramite la posta elettronic­a certificat­a (Pec). In presenza di inerzia da parte della Pa debitrice, il creditore procedente potrà richiedere la nomina di un commissari­o ad acta. Il termine entro cui la Pa deve provvedere al rilascio o al diniego è di trenta giorni, decorsi i quali il creditore può presentare, sempre attraverso la piattaform­a, istanza di nomina del commissari­o.

Il creditore, ottenuta la certificaz­ione, può chiedere, alla scadenza delle singole rate, la compensazi­one del credito certificat­o con le somme ridetermin­ate a seguito della definizion­e agevolata dei ruoli.

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