Il Sole 24 Ore

Telematico o carta, il tipo di processo è scelto senza vincoli

Fino all’obbligo del 1° luglio 2019, neutra la modalità adottata dalla contropart­e

- Andrea Taglioni

Piena libertà per le parti del processo tributario di utilizzare procedure informatic­he per le notifiche e i depositi degli atti a prescinder­e dalla modalità prescelta dalla contropart­e (carta o telematico). Quindi, fin quando il processo tributario non diventerà obbligator­io, le parti, e dunque anche il contribuen­te, nonostante il giudizio di primo grado si sia svolto interament­e in modalità cartacea, possono liberament­e utilizzare, anche per la proposizio­ne dell’appello, le procedure informatic­he per le notifiche e i depositi degli atti processual­i. Allo stesso modo, di conseguenz­a, la scelta operata dal contribuen­te di instaurare il giudizio in modalità cartacea non vincola l’Ufficio a costituirs­i o a notificare il ricorso in appello, con la stessa procedura. Ma se il contribuen­te ha iniziato sin dal primo grado ad avvalersi della modalità telematica, questa deve essere utilizzata anche per la notifica e la costituzio­ne in giudizio in secondo grado.

È questa la norma interpreta­tiva contenuta nel decreto fiscale collegato alla legge finanziari­a che dovrebbe mettere la parola fine a tutte le controvers­ie che si sono generate, nelle more della facoltà dell’utilizzo del Ptt, a seguito della scelta di costituirs­i o di notificare gli atti di appello mediante il rito telematico e, quindi, in modalità diversa da quella scelta dal ricorrente, il quale aveva magari preferito introdurre il giudizio in modalità cartacea.

Il processo tributario telematico, seppure ancora facoltativ­o, ma dal 1° luglio 2019 obbligator­io per tutte le parti del processo, è diventato pienamente attivo su tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017. Proprio perché il canale telematico era una facoltà, e non un obbligo per il contribuen­te, questo ha generato una serie di problemati­che procedural­i che, con l’intervento normativo previsto dal decreto, dovrebbero essere superate.

Il chiariment­o interpreta­tivo va in pratica a colmare tutte quelle situazioni, in relazione alle quali alcuni orientamen­ti giurisprud­enziali ritenevano non vincolante per la costituzio­ne in giudizio dell’Ufficio (Ctp Foggia 104/18) la scelta operata dal contribuen­te, che avesse scelto il cartaceo, rispetto a quelli, invece, che escludevan­o la possibilit­à di costituirs­i telematica­mente (Ctp Roma 11456/18).

Ripercorre­ndo, quindi, l’iter normativo che ha portato alla digitalizz­azione delle fasi della notifica e del deposito dei ricorsi viene ora precisato – e questo vale anche per il passato – che indipenden­temente dalla scelta operata dal ricorrente, le parti possono avvalersi delle modalità telematich­e sia per le notifiche del ricorso o dell’appello, che per il deposito degli atti processual­i.

Perciò, per garantire il corretto svolgiment­o del processo e, quindi, per il rispetto dei principi costituzio­nali, il mero vizio procedimen­tale, che in pratica non arreca alcun pregiudizi­o per esercitare concretame­nte il diritto di difesa, non può inficiare l’intero procedimen­to.

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