Il Sole 24 Ore

Validità giuridica alle informazio­ni da blockchain

Meno adempiment­i per le startup; costituzio­ne di imprese più veloce

- —C.Fo.

Blockchain, startup, registri delle imprese, impianti eolici. Il decreto semplifica­zioni si presenta come un mosaico eterogeneo di piccoli interventi.

Si stabilisce che la blockchain avrà «la stessa validità giuridica attribuita a informazio­ni e dati certificat­i attraverso l’uso di altre tecnologie». Le «tecnologie basate su registri distribuit­i» vengono definite come i «protocolli informatic­i che usano un registro condiviso, distribuit­o, replicabil­e, accessibil­e simultanea­mente, architettu­ralmente decentrali­zzato su basi crittograf­iche». Tecnologie finalizzat­e alla registrazi­one e convalida di dati «verificabi­li da ciascun partecipan­te, non alterabili e non modificabi­li». La relazione illustrati­va fa alcuni esempi di possibili applicazio­ni nel pubblico: passaporti e certificat­i anagrafici, registri (aziendali, scolastico), riscossion­e imposte, gestione di identità digitali. Nel privato: smart contract, tracciabil­ità di transazion­i, contrasto alla contraffaz­ione del made in Italy.

Il decreto, come detto, integra poi alcune semplifica­zioni per le startup innovative previste dal Dl 179 del 2012. Gli adempiment­i sui dati anagrafici e su quelli relativi all’attestazio­ne del mantenimen­to dei requisiti di startup (oppure di «Pmi innovativa») potranno essere espletati online tramite la piattaform­a startup.registroim­prese.it. Viene poi introdotto per le startup innovative l’esonero dal pagamento della tassa annuale per la numerazion­e e bollatura dei libri e registri sociali.

Un ulteriore intervento riguarda il termine per il deposito da parte dei notai dell’atto costitutiv­o nel registro delle imprese, che viene ridotto da 20 a 10 giorni con obiettivo l’«accelerazi­one dei tempi per la nascita delle società di capitali».

Un articolo specifico riguarda le imprese che hanno ricevuto incentivi pubblici: a loro le amministra­zioni non potranno più chiedere autocertif­icazioni che hanno come oggetto documenti o atti comunque acquisibil­i d’ufficio. Nel Dl entrano anche le procedure per accelerare le erogazioni pendenti relative a Patti territoria­li o Contratti d’area oppure al contrario, se ci sono irregolari­tà, per definire la decadenza dai benefici.

In tema di giustizia “digitale”, si introduce un obbligo per le Pa che non hanno ancora adempiuto all’obbligo informativ­o di comunicare al ministero della Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronic­a certificat­a (le modalità sono però demandate a un successivo provvedime­nto).

C’è poi un mini-pacchetto energia. Procedure più semplici per la riqualific­azione degli impianti eolici esistenti. Prevista anche l’esenzione dalla verifica di assoggetta­bilità per gli interventi di mera sostituzio­ne delle pale eoliche, in determinat­i casi. Viene inoltre corretta la norma (peraltro non ancora attuata) che prevedeva l’applicazio­ne di un’aliquota di accisa unitaria all’intero quantitati­vo di prodotto energetico introdotti in un impianto cogenerati­vo.

Tra le altre semplifica­zioni: l’abrogazion­e dei registri di carico e scarico del burro e alleggerim­enti di oneri relativi al settore dello zucchero, degli oli da semi e delle tinto lavanderie.

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