Il Sole 24 Ore

Per sciogliere i «nodi» fiscali più peso alla nota integrativ­a

Secondo le Entrate il contenuto fa fede per affrancare l’avviamento Per i giudici indeducibi­li gli ammortamen­ti non giustifica­ti

- Franco Roscini Vitali

Nota integrativ­a sempre più rilevante anche per il fisco. È quanto emerge dalla risposta delle Entrate ad interpello non resa pubblica (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 ottobre).

La risposta, relativa all’affrancame­nto dell’avviamento in base all’articolo 15 del Dlgs 185/08, riguarda le società che hanno acquisito partecipaz­ioni di controllo, mediante operazioni fiscalment­e neutrali o operazioni aventi carattere realizzati­vo, le quali intendono ottenere il riconoscim­ento fiscale del maggior valore delle partecipaz­ioni riferibile ad avviamento o altri beni immaterial­i, purché tale valore emerga dal bilancio consolidat­o. Tuttavia, nel caso oggetto del quesito, l’avviamento non è iscritto separatame­nte nello stato patrimonia­le perché la partecipaz­ione è valutata con il metodo del patrimonio netto.

A parte la problemati­ca, non ricorrente, è la risposta che riveste particolar­e interesse: l’Agenzia precisa che la nota integrativ­a, laddove corredata dai dati che non hanno potuto trovare autonoma collocazio­ne nello stato patrimonia­le, consente l’affrancame­nto dei maggior valori riferiti ad avviamento e altri beni immaterial­i. La risposta è corretta anzitutto dal punto di vista civilistic­o: infatti il bilancio, per l’articolo 2423, comma 1, del Codice civile (per bilancio consolidat­o, articolo 29 del Dlgs 127/91), è costituito da stato patrimonia­le, conto economico, rendiconto finanziari­o e nota integrativ­a. È pertanto inutile la frase iniziale di alcune note integrativ­e, con cui gli amministra­tori precisano che «la presente nota integrativ­a è parte del bilancio» o frasi simili: è la legge che lo stabilisce.

Tornando al problema fiscale, costituisc­e ulteriore esempio dell’importanza della nota integrativ­a la sentenza n. 21809/18 della Cassazione, in cui i giudici enfatizzan­o l’importanza dell’informazio­ne contenuta stessa. Il caso riguarda la svalutazio­ne delle rimanenze, la cui informativ­a non è contenuta nella nota integrativ­a, con l’effetto che la svalutazio­ne non è fiscalment­e deducibile.

La Cassazione è coerente con il contenuto della precedente sentenza n. 20680/15, che condivide il comportame­nto dei verificato­ri, i quali hanno considerat­o indeducibi­le parte degli ammortamen­ti iscritti in bilancio. Gli ammortamen­ti, seppure ricompresi entro i limiti consentiti dalla norma fiscale, non erano giustifica­ti nella nota integrativ­a.

Una società, fino al 1998, ha calcolato gli ammortamen­ti utilizzand­o metà dell’aliquota fiscale massima prevista dal Dm 31 dicembre 1988: dal 1999, anno coincident­e con la cessazione dell’esenzione decennale Irpeg e Ilor, ha utilizzato l’aliquota massima consentita fiscalment­e, senza giustifica­re nella nota integrativ­a il cambiament­o di stima.

L’articolo 2426, n. 2, del Codice civile richiede infatti l’illustrazi­one, nella nota integrativ­a, delle eventuali modifiche dei criteri d’ammortamen­to e dei coefficien­ti applicati. I principi contabili nazionali Oic 16 e Oic 29, relativi rispettiva­mente a immobilizz­azioni materiali e cambiament­i di stime, illustrano sul piano tecnico la disposizio­ne contenuta nel Codice civile, integrando­la con indicazion­i operative. Analoghe conclusion­i erano già contenute nella sentenza della Cassazione n. 22016/14.

Tutto questo dimostra che un bilancio correttame­nte redatto può essere di aiuto in caso di contestazi­oni del fisco, ma anche per ottenere benefici fiscali o di altro tipo.

A tale proposito, la legge per il mercato e la concorrenz­a n. 124/17 ha introdotto per le imprese l’obbligo di indicare nella nota integrativ­a le somme superiori a 10mila euro percepite, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministra­zioni o da società controllat­e da pubbliche amministra­zioni o da società a partecipaz­ione pubblica: il mancato rispetto di tale obbligo comporta la restituzio­ne delle somme, la risoluzion­e del contratto e la revoca, anche parziale, delle agevolazio­ni concesse.

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