Il Sole 24 Ore

Inammissib­ile il concordato con cessione parziale dei beni

La liberazion­e dai debiti è conseguenz­a di una dismission­e totale

- Giovanni Negri

Il concordato con cessione solo parziale dei beni rappresent­a una violazione del Codice civile e, in particolar­e, della norma sulla responsabi­lità patrimonia­le. Infatti l’effetto di esdebitazi­one è una conseguenz­a della messa a disposizio­ne dei creditori di tutte le attività del debitore. Lo puntualizz­a la Corte di cassazione con la sentenza n. 26005, della Prima sezione civile depositata ieri. In questa prospettiv­a, la Corte ritiene allora che non deve essere applicata un’ altra disposizio­ne del Codice, l’articolo 1977 che permette al debitore di cedere «tutte o alcune delle sue attività». In realtà, per quanto riguarda quest’ultima misura, ricorda la sentenza, la cessione dei beni di natura contrattua­le non ha l’effetto di liberazion­e dei debiti che invece è proprio del concordato e permette ai creditori cessionari di agire in via esecutiva anche sulle attività non cedute.

Ancora diversa è la situazione che si presenta nel concordato con continuità, visto che la cessione parziale dei beni è sì espressame­nte prevista, ma solo in vista dell’obiettivo di permettere la prosecuzio­ne dell’attività imprendito­riale.

Nella valutazion­e della Corte non pesa poi neppure la nuova formulazio­ne dell’articolo 160 della Legge fallimenta­re che non riporta più un esplicito riferiment­o alla cessione di tutti i beni: un’omissione che si spiega solo tenendo conto che la cessione dei beni è diventata una sola delle forme attraverso le quali si possono attuare la prevista ristruttur­azione dei debiti e la soddisfazi­one dei crediti

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